Anche il condominio, quale persona giuridica, potrebbe essere chiamato in causa a versare i contributi previdenziali a carico di chi svolge lavori all’interno dello stabile. Come per il caso di addetti alle pulizie, giardinieri, portieri, ecc. Cioè figure professionali che svolgono attività retribuita per conto del condominio stesso.

Si tratta di casi abbastanza rari, ma non esclusi dall’ordinamento giuridico. Se il condominio riveste anche la qualifica di datore di lavoro, in questo caso scatta l’obbligo di assicurare i dipendenti all’Inps (e all’Inail).

Con tanto di busta paga e accessori vari. Questione che è stata anche chiarita dalla Corte di Cassazione.

Il condominio non deve versare i contributi

Di norma il condominio, quale ente di gestione dei beni comuni, non svolge attività d’impresa, pertanto non assume lavoratori. Tuttavia sceglie i fornitori a cui affidare la gestione dei servizi pertinenti alla conservazione e manutenzione dell’edificio. Quindi sono le ditte o le imprese che si avvalgono della relativa manodopera.

Il caso più comune riguarda i servizi di pulizia della parti comuni. Il condominio sceglie l’impresa più idonea a stipula con essa un contratto di fornitura di servizi dietro pagamento di corrispettivo periodico. Sarà poi l’impresa a pagare i propri dipendenti in base al lavoro prestato. In nessun caso il condominio subentra nella corresponsione diretta delle retribuzioni e dei contributi previdenziali.

Lo stesso dicasi per imprese appaltatrici incariate di manutenzione ordinaria o straordinaria dello stabile. Per lavori di ristrutturazione, rifacimento facciate, sostituzione infissi, ecc. Sia che impieghino dipendenti, sia che si avvalgano di liberi professionisti. In nessun caso il condominio pagherà direttamente loro lo stipendio o la retribuzione. La fattura sarà a corpo e comprenderà anche i relativi costi di manodopera e contributi previdenziali. Si pensi, ad esempio, all’intervento di un idraulico o di un muratore.

Cosa dice la Cassazione

Il dubbio era sorto in passato riguardo al fatto che il condominio dovesse subentrare negli obblighi previdenziali di una ditta appaltatrice di servizi di pulizia che non aveva versato i contributi ai loro dipendenti. La questione era finita in tribunale che, in un primo momento aveva stabilito che il condominio dovese subentrare in maniera solidale in caso di inadempienza della ditta.

Il ricorso in Corte di Cassazione ha però ribaltato tutto. Con sentenza n. 19514, il 10 luglio 2023 i giudici hanno stabilito definitivamente che il condominio non è responsabile in solido degli stipendi e dei contributi previdenziali degli addetti alle pulizie. A meno che il condominio non rivesta la qualità di imprenditore o datore di lavoro. L’Art.29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 stabilisce, infatti, che

“in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali”.

Pertanto se il condominio non assume direttamente questa veste, non può essere in alcun modo ritenuto responsabile del mancato pagamento di retribuzioni e del versamento di contributi a carico di chi svolge lavori per conto di imprese terze.

Riassumendo…

  • Il condominio non è responsabile solidale delle retribuzioni e dei versamenti contributivi di chi svolge lavori all’interno dello stabile.
  • Solo se il condominio riveste qualità di imprenditore e datore di lavoro può essere chiamato in causa.
  • L’obbligo del versamento dei contributi e degli stipendi resta in capo alla ditta appaltatrice dei servizi.
  • La Corte di Cassazione ha chiarito che il condominio non è quasi mai responsabile.