La pulizia, o meglio la manutenzione, dei condizionatori presenti negli ambienti di lavoro, può portare un risparmio d’imposta per il datore di lavoro ma ciò solo laddove la manutenzione si configuri come “straordinaria” e non “ordinaria” (stagionale). Infatti, a fronte delle spese sostenute per tale manutenzione il datore di lavoro può ottenere un credito d’imposta che potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento di altri tributi (IRPEF, IRES; IVA, ecc.).

Il credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro: chi può beneficiarne

Con l’intenzione di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia Covid-19, con l’art.

125 del decreto Rilancio è stato istituito il c.d. “credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro”, ossia un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Ne possono godere, indipendentemente da regime contabile/fiscale adottato (ordinario, semplificato, forfetario, ecc.):

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano abitualmente arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Esclusi dal beneficio, invece, sono coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Per quali spese spetta il credito d’imposta sanificazione

Se facciamo riferimento al concetto di “sanificazione”, il credito d’imposta in esame matura a fronte delle spese fatte nel 2020 per

“la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività”

Si tratta, quindi, ad esempio di spese sostenute per la sanificazione della sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza, ufficio, ecc. nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività svolta (può trattarsi sia di strumenti nuovi sia usati).

L’Agenzia delle Entrate ha, comunque, tenuto a precisare che considerato che la legge non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, ad approvvigionamento del bene o del servizio di sanificazione da terzi soggetti), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario (ossia in proprio), avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Il credito d’imposta per la pulizia e la manutenzione del condizionatore

È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se possono far maturare il credito d’imposta sanificazione anche le spese sostenute per la manutenzione/pulizia del condizionatore presente nell’ambiente di lavoro. Al riguardo, l’Agenzia ha dato parere favorevole precisando che:

  • non fanno sorgere il credito le spese di manutenzione e pulizia ordinaria (ad esempio la sostituzione o la pulizia stagionale dei filtri);
  • fanno sorgere il credito d’imposta, invece, quelle spese di manutenzione straordinaria finalizzate ad aumentare “la capacità del riciclo d’aria” nell’ambiente di lavoro e ciò in quanto solo in questo caso è da ritenersi rispettata la ragione che ha portato all’istituzione del beneficio in commento (ossia il sostenimento di spese dirette “ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19”).

Quindi, ad esempio, come afferma la stessa Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro potrà godere del credito d’imposta sanificazione per la spesa sostenuta per la sostituzione di filtri esistenti con filtri di classe superiore.

Ricordiamo infine che il credito d’imposta massimo spettante è di 60.000 euro (quindi spesa massima di 100.000 euro) e che l’utilizzo può avvenire in compensazione in F24 oppure in dichiarazione dei redditi oppure essere ceduto (entro il 31 dicembre 2021), anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

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