La proroga per presentare domanda di rottamazione delle cartelle potrebbe avere conseguenze positive per chi non ha ancora ricevuto la cartella ma vorrebbe sfruttare la sanatoria prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Infatti, la domanda di rottamazione, può essere presentata anche per le cartelle a oggi non ancora notificate; in considerazione della proroga del termine per presentare domanda di rottamazione delle cartelle dal 30 aprile al 30 giugno, potranno essere oggetto di sanatoria anche le cartelle notificate dopo il 30 aprile e fino al 30 giugno.

Attenzione però, a monte è sempre necessario che il debito sia stato affidato per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione entro il 30 giugno 2022. Il contribuente potrà verificare il rispetto di tale condizione leggendo la cartella.

La proroga per presentare domanda di rottamazione delle cartelle

Con un comunicato stampa pubblicato venerdì scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato i contribuenti che ci sarà tempo fino al 30 giugno per presentare domanda di rottamazione delle cartelle. Dunque si tratta di una proroga di due mesi considerato che il precedente termine era stato fissato al 30 aprile.

Nel complesso, il MEF ha comunicato, la proroga:

  • dal 30 aprile al 30 giugno del termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
  • dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata;
  • dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023).

Dunque, il nuovo piano di rateazione sarà così’ articolato: massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione il totale entro il 31 ottobre (non più 31 luglio).

Proroga rottamazione cartelle con effetti sulle cartelle non ancora notificate

Come accennato in premessa, la proroga potrebbe avere conseguenze positive per chi non ha ancora ricevuto la cartella ma vorrebbe sfruttare la sanatoria prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Infatti, in base a una FAQ dell’ADER,  la rottamazione riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate (dunque anche le cartelle notificate dopo il 30 aprile grazie alla proroga);
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Non possono essere rottamati invece i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.

Attenzione,  rimangono esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;“risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
riscossa all’importazione; le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo
avvisi di pagamento (cosiddetti GIA).