Ci sarà più tempo per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle. La notizia è stata anticipata ieri dal MEF con un apposito comunicato stampa.

In tal modo sono superati tutti i dubbi che riguardavano la scadenza del 30 aprile che in molti ritenevano potesse essere traslata al 2 maggio.

Oltre al termine per presentare la domanda di rottamazione, si allunga in avanti anche la scadenza entro la quale l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà ai contribuenti la c.d. “comunicazione delle somme dovute” ossia un prospetto nel quale il contribuente può verificare rispetto a quali debiti oggetto di domanda è stato ammesso alla rottamazione delle cartelle.

Si passa dal 30 giugno al 30 settembre.

Aderendo alla rottamazione delle cartelle, il contribuente potrà sanare i propri debiti pagando: l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;le spese di rimborso per le procedure esecutive;
le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà invece pagare: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Rottamazione cartelle. Più tempo per presentare la domanda

Come si legge nel comunicato stampa del MEF si tratta di una proroga di due mesi, dunque si va dal 30 aprile a venerdì 30 giugno.

Questo il contenuto del comunicato stampa.

Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

Rottamazione cartelle. Proroga anche per la prima rata

Le novità dunque è la proroga:

  • dal 30 aprile al 30 giugno del termine di invio della domanda di rottamazione delle cartelle da parte dei contribuenti e
  • dal 30 giugno al 30 settembre della scadenza entro la quale l’Agenzia delle entrate-riscossione dovrà dare riscontro a chi ha presentato domanda.

Inoltre, la prima rata della rottamazione slitta al 31 ottobre.

Dunque, il totale dovuto ai fini della sanatoria potrà essere così pagato: versamento in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Per il resto rimane tutto invariato.

Rottamazione cartelle. Restano le precedenti esclusioni

Si ricorda che la rottamazione riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate (dunque anche le cartelle notificata dopo il 30 aprile grazie alla proroga);
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Non possono essere rottamati invece i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.

Inoltre sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi a:somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;“risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
riscossa all’importazione; le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo
avvisi di pagamento (cosiddetti GIA).

L’esclusione vale anche per i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2023.