Con la risoluzione n° 53/E del 5 agosto, l’Agenzia delle entrate ha fornito i tanti attesi chiarimenti sulla proroga dei versamenti delle imposte al 15 settembre. Nello specifico, l’Agenzia delle entrate ha esaminato le possibile rateazione delle somme dovute come risultanti dalle dichiarazioni reddituali, IVA e IRAP.

La proroga delle imposte al 15 settembre: rientrano anche i contribuenti in regime forfettario

L’art-9-ter del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, post conversione in legge, ha prorogato al 15 settembre i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalle dichiarazioni IVA.

La proroga riguarda tutti i versamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021. Anche i contributi INPS sono prorogati.

Sono interessati dalla proroga i soggetti che: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (5.164.569 euro).

Rientrano nella proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Proroga imposte al 15 settembre: ecco come pagare a rate

La proroga al 15 settembre non impedisce di rateizzare gli importi dovuti. E ‘anche possibile non beneficiare della proroga e optare per i piani di rateazione ordinari.

Ad ogni modo, la combinazione proroga e versamenti rateali opera nei seguenti termini, stabiliti con la risoluzione, Agenzia delle entrate, n° 53/E del 5 agosto.

Per i titolati di partita iva, i versamenti rateali sono così effettuati:

  • entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
  • entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
  • entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
  • entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.

Peri i non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese (articoli 5, 115 e 116, Tuir) le scadenze sono:

  • entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
  • entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
  • entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
  • entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi;

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Se, invece, entro il 15 settembre 2021, si effettuano più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo: in un’unica soluzione, entro il 15 settembre 2021, senza interessi; in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.