Con un emendamento approvato in fase di conversione in Legge del decreto Sostegni-bis, il versamento delle imposte sui Redditi e dell’Irap viene prorogato al 15 settembre 2021 rispetto alla precedente data del 20 luglio. La proroga riguarda tutti i versamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021. Beneficiano della proroga anche i contribuenti in regime forfettario.

La precedente proroga al 20 luglio

Con il DPCM del 28 giugno 2021, la scadenze per pagare le imposte sui redditi e l’IRAP è stata spostata dal 30 giugno al 20 luglio.

La proroga riguarda il pagamento del saldo 2020 e dell’acconto 2021 e si applica per: Irpef, Ires, Irap nonchè per le imposte sostitutive. Per intenderci, è un’imposta sostitutiva quella pagata dai contribuenti in regime forfettario. Si parla di imposta sostitutiva perché con il suo pagamento si supera l’obbligo di  versare altre imposte quali Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap. La proroga riguarda anche i versamenti Iva da adeguamento agli ISA.

La proroga si applica anche ai contributi INPS. Da versare in saldo.

Per l’esonero dell’acconto si rimanda al messaggio INPS n° 2418 del 25 giugno 2021.

Proroga delle imposte al 15 settembre

L’ambito oggettivo e soggettivo della proroga delle imposte al 15 settembre è lo stesso di quello della precedente proroga al 20 luglio.

Dunque, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°71/2019, sono interessati dalla proroga i soggetti che:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, rientrano nella proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfettario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese, che imputano il reddito per trasparenza e che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli iSA.

Rispettando la data del 15 settembre i contribuenti non dovranno pagare alcuna maggiorazione a titolo di interesse. Non sono dovute sanzioni alcune.