Il MEF (Ministero Economia e Finanze), con apposito comunicato stampa, annuncia la proroga dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 del termine entro cui il sostituto d’imposta (datore di lavoro) deve inviare all’Agenzia delle Entrate le CU/2021 (certificazioni uniche riferite all’anno d’imposta 2020) necessarie per la predisposizione del Modello 730/2021 precompilato dei cittadini.

Stesso termine anche per la consegna delle CU/2021 al lavoratore. Slitta anche al 31 marzo 2021 (dal 16 marzo) la data entro cui consegnare ai contribuenti il Modello CUPE/2021.

Slitta dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021 anche l’accesso al Modello 730/2021 precompilato.

Modello CUPE: cos’è

Il Modello CUPE certifica gli utili e i proventi equiparati percepiti nell’anno d’imposta di riferimento dai soggetti residenti nel territorio dello Stato e derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

I dati contenuti nel Modello CUPE/2021 devono essere utilizzati, quindi, dai contribuenti per indicare nella propria dichiarazione dei redditi (Modello 730/2021 o Modello Redditi/2021) gli utili e i proventi conseguiti nel 2020.

Chi rilascia il Modello CUPE

Il modello è rilasciato da:

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc.
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
  • imprese di investimento e agenti di cambio; ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Modello CUPE/2021: quando non è da rilasciare

Inoltre, il Modello CUPE è rilasciato per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
  • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)
  • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

Il CUPE non deve essere, invece, rilasciato in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Non sussiste altresì obbligo di rilascio nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio.

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