Anche se la prescrizione bollo auto avviene in 3 anni, in alcuni casi essa è di 10 anni e si è chiamati, quindi, al pagamento del bollo auto, non versato, dell’ultimo decennio. Anche se le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno più volte chiarito che ogni tassa ha i suoi tempi di prescrizione dopo che ne è stata notificata la cartella di pagamento, qualche giudice ritiene che, dopo la notifica della cartella esattoriale la prescrizione è di 10 anni poiché diviene equiparabile ad una sentenza del giudice.

Prescrizione bollo auto: cosa stabilisce la legge

Secondo la legge i 3 anni di prescrizione del bollo auto iniziano a decorrere a partire dall’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.  Questo presuppone, quindi, che tutte le richieste che arrivano dopo il 1 gennaio del 4 anno sono da ritenere illegittime.

La Regione può inoltrare una intimidazione al pagamento del bollo auto al contribuente ma, se il contribuente non paga, il debito viene iscritto a ruolo e passato all’agente di riscossione che ha un tempo massimo di 2 anni per notificare la prima cartella esattoriale. Se la notifica avviene dopo i 2 anni il bollo auto decade e non è più dovuto.

Prescrizione bollo auto più lunga: quando?

Chi, però, decide di fare ricorso per il bollo auto non pagato rischia di allungare i termini della prescrizione poiché la legge stabilisce i tempi di prescrizione dell’imposta ma non della cartella esattoriale già notificata. A tal riguardo però sono state emesse diverse sentenze che supportano 2 tesi: secondo alcuni giudici la cartella esattoriale del bollo auto si prescrive in 10 anni, secondo altri, invece, la prescrizione, anche della cartella esattoriale, mantiene il termine dei 3 anni come l’imposta. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, poi, hanno deciso per la seconda ipotesi, affermando che la prescrizione della cartella esattoriale notificata resta fissata a 3 anni.

Prescrizione bollo auto in 10 anni: quando?

Per quel che riguarda la prescrizione del bollo auto, però, tutti i giudici concordano su una cosa: se il contribuente impugna la cartella di pagamento e il suo ricorso è rigettato, i tempi di prescrizione si allungano a 10 anni: non si tratta più, infatti, di un atto della Regione dell’ente di riscossione, ma di un provvedimento del tribunale e, come tutti gli atti giudiziari, ha una prescrizione di 10 anni. La sentenza che rigetta il ricorso, quindi, allunga i tempi di prescrizione della cartella esattoriale a 10 anni dal deposito della sentenza.