La carta di inclusione, come noto, è lo strumento su cui viene accreditato mensilmente il nuovo sussidio che, dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il reddito di cittadinanza. Ci riferiamo all’assegno inclusione, per il cui accesso è possibile fare domanda all’INPS oppure a CAF e Patronati.

Chi ha fatto domanda e sottoscritto il c.d. PAD (Patto di attivazione sociale) nel mese di gennaio 2024, ha già ricevuto l’accredito delle mensilità di gennaio stesso e anche febbraio. Questi riceveranno la mensilità di marzo a partire dal 27 marzo.

Per coloro che, invece, hanno fatto domanda assegno inclusione a febbraio e sottoscritto nello stesso mese anche il PAD riceveranno il primo pagamento sulla carta inclusione dal 15 marzo (sarà accreditata la mensilità di competenza di febbraio) e riceveranno la mensilità di marzo anch’essi dal 27 marzo. Poi ogni 27 di ogni mese ci sarà il pagamento per la mensilità di competenza di quel mese.

L’utilizzo della carta di inclusione non è ad ampio raggio ma limitato. La si po’ utilizzare anche per prelevare in contanti ma entro un certo limite mensile. Un limite che è legato alla c.d. scala di equivalenza.

Cosa si può fare e cosa è vietato

Tra i beni acquistabili con la carta di inclusone rientrano quelli di prima necessità. Quindi, beni alimentari, abbigliamento, ecc. Non si può, invece, utilizzare la carta ad esempio per pagare servizi finanziari e assicurativi, per acquistare articoli di gioielleria e altri bani di lusso, prodotti alcolici, sigarette, ecc.

Si può, invece, usare per fare un bonifico mensile destinato a pagare l’affitto di casa o per fare il bonifico mensile destinato alla rata del mutuo della casa. Si può utilizzare per pagare le utenze.
Funziona come una normale carta elettronica. Si può prelevare anche in contanti presso gli sportelli ATM o all’interno degli uffici postali. Il prelievo è per un massimo di 100 euro mensili, che possono aumentare, come detto in funzione della scala di equivalenza.

Prelevare contante con la carta inclusione, il calcolo del limite massimo

La scala di equivalenza nell’assegno di inclusione, com’era nel reddito di cittadinanza, è composta da alcuni coefficienti (moltiplicatori) che variano a seconda della composizione del nucleo familiare. Il coefficiente di partenza per tutti i nuclei familiari è 1. A tale valore posi si vanno a somare i seguenti altri valori a seconda del caso:

  • 0,5 – per ogni componente con disabilità o non autosufficiente
  • 0,4 – per ogni over 60 anni
  • 0,4 – per qualsiasi altro componente maggiorenne che abbia carichi di cura, nei confronti per esempio di un disabile o di un minore di 3 anni, oppure di più di 3 minori
  • 0,30 – per ciascun altro componente in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione
  • 0,15 – per ogni minore, fino a due
  • 0,10 – per ogni altro figlio minore di età, dopo il secondo.

Esempio

Si consideri un nucleo familiare percettore di assegno inclusione. Il nucleo è composto dai due genitori e tre figli minori. In tal caso il coefficiente da applicare è (1 + 0,15 + 0,15 + 0,10 = 1,40). Ne consegue che l’importo massimo mensile prelevabile con la carta inclusione per tale nucleo familiare è 140 euro (ossia 100 euro x 1,40).

In qualsiasi momento è, comunque, possibile conoscere il saldo disponibile sulla carta inclusione. Basta fare una lista movimento o l’estratto conto come li si fa per una normale carta elettronica di pagamento.

Riassumendo