A partire dal 1° gennaio 2021 gli operatori sanitari che inviano i dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria (S.t.S.) avrebbero dovuto adempiere all’invio esclusivamente tramite il registratore telematico. I dati anzichè all’Agenzia delle entrate sono inviati direttamente al Sistema tessera Sanitaria (S.t.S). che li mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione precompilata.  Naturalmente ci riferiamo a quegli operatori che hanno a che fare quotidianamente con i corrispettivi ossia che svolgono attività di commercio al minuto o altre attività ad esso assimilate.

Pensiamo ad esempio a farmacie, parafarmacie, ottici ecc. Tali soggetti avrebbero dovuto adeguare il registratore telematico al nuovo obbligo.

Da qui, è intervenuto il decreto milleproroghe che ha rinviato l’obbligo al 1° gennaio 2022. In sostanza è prevista una proroga di una anno. Di conseguenza anche per il 2021, i corrispettivi giornalieri  saranno ancora inviati all’Agenzia delle entrate mentre i dati delle prestazioni sanitarie pagate dai clienti sono trasmesse al Sistema tessera Sanitaria con i canali tradizionali, anche attraverso l’apposito portale.

Corrispettivi elettronici al S.t.S tramite registratore telematico

A prevedere l’invio dei dati di spesa sanitaria direttamente al Sistema Tessera sanitaria tramite il registratore telematico è il D.lgs 127/2015, all’art.2 comma 6-quater.

Infatti, l’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria (S.t.S.) da parte degli operatori sanitari può avvenire anche tramite il registratore telematico. Dunque, se ad esempio mi reco in farmacia (la farmacia è tenuta ad inviare i dati al S.t.S.), la spesa che pagherò sarà direttamente inviata tramite il registratore telematico al S.t.S. Il Sistema tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati di spesa ai fini del loro inserimento nella mia dichiarazione precompilata. Salvo mia specifica opposizione alla messa a disposizione dei dati.

Naturalmente ci riferiamo a quegli operatori sanitari che hanno a che fare quotidianamente con i corrispettivi ossia che svolgono attività assimilabili a quelle di commercio al minuto e altre attività ad esso assimilate.

Pensiamo ad esempio a farmacie, parafarmacie, ottici ecc.

Fino al 31 dicembre 2020, l’invio dei dati tramite registratore telematico rappresentava un’opzione.

Infatti, fino a tale data, come da intervento di proroga del D.L. 34/2020, decreto Crescita, l’esercente, “operatore sanitario”:

 

  • poteva trasmette i dati dei corrispettivi elettronici giornalieri direttamente all’Agenzia delle entrate ed
  • adempiere all’invio dei dati di spesa al S.t.S. tramite i canali tradizionali di norma utilizzati (anche tramite il portale Sistema Tessera Sanitaria).

Ad ogni modo, dal 1° gennaio 2021 l’invio dei dati al S.T.S sarebbe dovuto avvenire solo tramite il registratore telematico. Sempre per gli “operatori sanitari” che operano  nel commercio al dettaglio, ex art.22 del DPR 633/72, decreto Iva.

Per intenderci, un medico, un fisioterapista, uno psicologo non sono interessati dall’invio dei dati tramite registratore telematico. Tali soggetti continueranno ad utilizzare i canali finora in essere.

Sulla data del 1° gennaio 2021, è intervenuto però il D.L. n°183/2020, c.d decreto “milleproroghe”.

L’intervento del decreto Milleproroghe: corrispettivi elettronici S.t.S dal 2022

Il decreto milleproroghe sposta il termine del 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.

Pertanto, solo a partire da tale data l’invio dei dati di spesa sanitaria dovrà avvenire esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri diretttamente al Sistema tessera Sanitaria e non all’Agenzia delle entrate. I dati poi saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Di conseguenza, entro tale data dovranno essere adeguati i Registratori telematici al fine di inviare i dati direttamente al S.T.S.

Se una spesa rientra tra quelle detraibili nel documento commerciale dovrà essere indicato il codice fiscale di colui che ha diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi.

Attenzione, tali “scontrini” implementati con il codice fiscale dell’acquirente non daranno diritto a partecipare alla c.d.”lotteria degli scontrini“. Almeno in una fase iniziale.