Per il pignoramento può vivere tranquillo solo il nullatenente, anche se la legge italiana pone dei limiti all’agente di riscossione per il pignoramento. Vediamo quali sono le cose che l’agente di riscossione non potrà mai pignorare al cittadino debitore.

Beni immobili: quali non possono essere pignorati?

La prima casa non è pignorabile, questo è risaputo, ma solo se il creditore ha solo quell’immobile e in esso ha la sua residenza anagrafica. Quindi se si tratta della casa in cui il creditore abita, che non è accatastata come abitazione di lusso ed è ad uso abitativo, non è possibile pignorarla.

Questo, però, non toglie che possa essere ipotecata, ma solo a patto che il debito superi i 20mila euro.

Se si possiede più di un’immobile e la somma del loro valore non supera i 120mila euro, nessuno di questi immobili, siano essi case o terreni, può essere pignorato.

Nel caso, invece, si proceda al pignoramento del conto corrente, è bene sapere che l’ultimo stipendio non può essere toccato (novità introdotta nel 2013).

Beni mobili: quali non possono essere pignorati?

Anche se è successo molto raramente, l’agente di riscossione può procedere al pignoramento di quanto presente nella casa del debitore: quadri, gioielli, elettrodomestici ecc.

Anche in questo caso, però, esistono dei beni che non possono essere toccati dall’agente di riscossione: letti, tavolo da pranzo, sedie, armadi, cassettiere, frigorifero e stufe, fornelli da cucina, lavatrice, utensili e un mobile per contenerli.

L’agente di riscossione, quindi, non può pignorare tutte quelle cose indispensabili alla vita del debitore.

Non può essere pignorata neanche l’automobile, se essa serve a svolgere la professione o l’attività del debitore, così come non può essere pignorata la polizza vita.

Per quel che riguarda la pensione, invece, essa può essere pignorata ma a determinate condizioni: massimo un quinto di essa, ma solo della parte eccedente al minimo vitale (che ammonta a 672,76 euro, ovvero una volta e mezzo l’assegno minimo Inps).

Lo stesso vale per lo stipendio: solo un quinto di esso può essere oggetto di pignoramento.

Se si possiede un conto corrente cointestato, esso può essere pignorato ma solo nella misura del 50% e solo se su di esso sono depositate somme maggiori a 1345,56 euro, ovvero 3 volte l’assegno sociale Inps. Solo il residuo può essere pignorato se sul conto corrente sono accreditati stipendi e pensioni soltanto. A tal proposito puoi leggere anche: Pignoramento conto corrente: ecco come evitarlo.