Pignoramento di stipendio e pensione vietato sull’ultimo emolumento accredito sul conto del contribuente. A stabilirlo il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, il cosiddetto decreto “del fare”.

 Pignoramento nel decreto “del fare”: cosa cambia

 In vigore dal 22 giugno 2013 il decreto “del fare” del Governo Letta che ha introdotto modifiche importanti alla disciplina della riscossione, e in particolar modo per il pignoramento, ipoteca e rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Dal pignoramento immobiliare…

Per ciò che riguarda il pignoramento immobiliare, il decreto ha disposto il divieto sulla prima casa, se è l’unico bene immobile del debitore, non di lusso.

Una novità che si applica anche ai pignoramenti già eseguiti, come ha chiarito Equitalia in una recente direttiva ( si veda il nostro articolo Pignoramento prima casa, divieto esteso a quelli già in corso).

 … al pignoramento stipendio e pensione

Ma le novità del decreto “del fare” sul pignoramento non si limitano a quello immobiliare. Novità per il pignoramento di stipendio e pensioni.

Limiti pignoramento stipendio e pensioni: il D.L. 16/2012

Già il decreto legislativo n. 16 del 2012 si è interessato al pignoramento in tal senso, introducendo nuovi limiti di pignorabilità su stipendi e pensioni, con l’articolo 72 ter del DPR 602/1973, intitolato per l’appunto “Limiti di pinograbilità”. In particolare si è stabilito che si può procedere al pignoramento su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese le pensioni, nella misura di:

– 1/10 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro fino a 2.500,00 €;

– 1/7 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro netti da 2.500,00 € a 5.000,00 €.

 (Per maggiori dettagli si veda il nostro articolo Pignoramento presso terzi: i nuovi limiti su stipendi e pensioni). 

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Pignoramento stipendio e pensioni: salvo l’ultimo accredito

Ora il decreto “del fare” ha previsto all’articolo 52 comma 1, ha aggiunto un terzo comma all’articolo 72 ter DPR 602/1983, sui limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di stipendio salario o altre indennità confluite sui conti correnti bancari o postali.

Al riguardo, il Legislatore ha stabilito che, in presenza di somme dovute al titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debito obblighi di legge che gravano sul terzo non possano ricomprendere l ultimo emolumento affluito su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista. Seppure è in atto il pignoramento, l’ultimo accredito dello stipendio o della pensione può essere liberamente prelevato dal contribuente, rimane nella sua piena disponibilità.