Buongiorno, sono dirigente medico ASL. Vorrei chiederle se ho diritto all’indennità sostitutiva da parte della mia azienda, in riferimento a permessi non goduti per aggiornamento professionale (quattro ore settimanali).

Grazie

In riferimento all’indennità sostitutiva per il pagamento di ferie e permessi non goduti, si è espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1753 del 29 gennaio 2016.

La Corte conferma l’orientamento per il quale l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti presenta una natura risarcitoria e non retributiva.

Inoltre, i giudici precisano che essendo l’indennità di natura risarcitoria e non retributiva la prescrizione ha durata decennale. Quindi, il termine di prescrizione dei cinque anni, previsto dalla disciplina del codice civile, non ha valore in questi casi.

I Giudici specificano che l’indennità compensa il danno subito per la perdita di opportunità a dedicarsi alle relazioni familiari e sociali, oltre a svolgere attività ricreative o simili. Tale principio è rilevato anche ai fini dell’art. 29 dlgs 276/2003 – responsabilità solidale retributiva e contributiva negli appalti.

Per chiarimenti, consigliamo di leggere l’articolo: Permessi non goduti (ROL) e non indicati in busta paga, sono persi? | La Redazione risponde

Permessi non goduti nel pubblico impiego

Per quanto riguarda il pubblico impiego l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, che statuisce quanto segue:

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Con l’entrata in vigore del d.l. n. 95/2012, viene meno, nel corso del rapporto di lavoro, ogni possibilità di ulteriore ricorso all’istituto della monetizzazione.

Permessi non goduti entro il 30 giugno, se il datore di lavoro non li paga, cosa fare?|La Redazione risponde

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