Permessi legge 104 con art. 3 comma 1, un nostro lettore ci chiede: Quindi chi ha comma 1 art3 non può usufruire dei 3 giorni al mese? 

Questa domanda ci è stata posta da molti lettori, analizziamo cosa prevede la normativa vigente.

Permessi legge 104

L’art. 33 della legge 104/92 prevede che la persona con disabilità grave possa essere assistita dal familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.

Hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, le coppie unite in unione civile (c.d. Legge Cirinnà), i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Con sentenza 213/2016 la Corte Costituzionale, tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, ha annoverato anche il convivente di fatto (more uxorio).

La normativa prevede comunque la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni.

Pertanto il familiare, con rapporto di lavoro pubblico o privato, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104, può usufruire dei permessi di tre giorni mensili anche frazionabili in ore.

Non basta quindi la certificazione di handicap (articolo 3, comma 1), ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità (articolo 3, comma 3).

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