Permessi legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, sono un operaio con contratto a tempo indeterminato. Da oltre un anno circa usufruisco dei permessi in base alla legge 104 per assistere mia moglie in seguito all’asportazione di un tumore al seno.

Le scrivo dopo aver letto il suo forum in quanto dalla tredicesima (dic 2017) e dalla quattordicesima (giugno 2018) mi sono state decurtate delle somme (rispettivamente 195 e 248 euro) come recupero per i permessi appunto della legge 104, avendo letto le vostre discussioni mi sale il dubbio che la cosa possa non essere regolare e quindi vorrei avere delucidazioni al riguardo.

Grazie a prescindere e buon lavoro.

Risposta

Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art.

33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).

A seguito di richiesta promossa dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005, ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale“. (Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575).

Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave. Ad avviso della Corte di Cassazione la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.

Riassumendo non vi dev’essere decurtazione di tredicesima e quattordicesima mensilità, nel caso si fruisce dei permessi legge 104 art- 3 comma 3 per assistere il familiare con handicap grave.

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