Come noto, i lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili gravi possono beneficiare di permessi retribuiti anche detti permessi legge 104. I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti: disabili gravi; genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto ai permessi legge 104, può essere esteso anche ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti (oppure siano deceduti o mancanti).

La richiesta dei permessi deve essere presentata all’INPS attraverso il servizio telematico dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa);
  • al numero 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e altri intermediari.

Con il messaggio 4040, l’INPS ha informato i contribuenti del rilascio della nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici” all’interno del già citato servizio telematico per richiedere i permessi legge 104.

La nuova funzionalità per rinunciare ai permessi 104

Come si legge nel messaggio INPS 4040 del 9 novembre, la nuova funzione “rinuncia ai benefici” consente di comunicare all’INPS la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda di permesso originaria.

La funzionalità “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile dal portale dell’Istituto accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.

La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:

  • giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile
  • giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per séstesso;
  • prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n.104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

Rinuncia solo per le domande in corso di fruizione

Nel messaggio è messo nero su bianco che: la comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia.

Dunque il periodo richiesto nella domanda originaria di permesso deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. La data di rinuncia ai benefici, pertanto, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.

Se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la rinuncia ai benefici tramite la nuova funzionalità.