Con la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il legislatore ha previsto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina possano essere elevate, per ciascuno dei suddetti periodi d’imposta, in misura non superiore:

  • al 7,7% per le e cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
  • all’8% per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Ora con la manovra di bilancio 2021, tale possibilità è confermata anche per l’anno 2021.

Regime di compensazione IVA per il settore carni

Le percentuali di compensazione in esame servono a calcolare l’ammontare dell’IVA detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’articolo 34 del decreto IVA (DPR 633/72).

Per questi contribuenti, infatti, l’IVA è applicata al cliente con l’aliquota prevista per il tipo di cessione effettuata e la detrazione dell’imposta (sugli acquisti) è determinata in misura pari alle percentuali di compensazione (applicate all’ammontare imponibile delle cessioni).

Per comprendere (con un esempio) ti invitiamo a leggere il nostro articolo “Cessioni bovini e suini: confermate le percentuali di compensazione IVA“.

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