Prorogato di un anno, con la manovra 2021, il credito d’imposta quotazione PMI introdotto con la legge di bilancio 2018. Il beneficio, dunque, è allungato fino al 31 dicembre 2021.

Credito d’imposta quotazione PMI: cos’è?

Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle PMI (piccole e medie imprese) a fronte di spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che siano state effettivamente ammesse agli scambi.

Le spese devono riferirsi a procedure di ammissione iniziate dopo l’entrata in vigore della manovra di bilancio 2018.

L’agevolazione doveva terminare con riferimento ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Ora, invece, la legge di bilancio 2021 proroga il beneficio fino al 31 dicembre 2021.

Credito d’imposta quotazione PMI: importi, limiti ed utilizzo

Nulla cambia in merito alla misura spettante, ai limiti ed alle modalità di utilizzo. Il credito è pari al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 500.000 euro.

E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6091”) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Con riferimento agli aspetti fiscali, il beneficio:

  • non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e non rileva rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese.

Inoltre per l’utilizzo in compensazione non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro (comma 53 della legge n. 244 del 2007) ed il limite massimo per la compensazione di cui all’art. 34 della legge n. 388 del 2000 (700.000 euro).

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