Per i figli, studenti, cui viene a mancare uno dei genitori, esiste la possibilità di usufruire della pensione ai superstiti. La pensione ai superstiti viene erogata a figli adottivi, naturali o dell’altro coniuge anche in mancanza del coniuge superstite. L’assegno di pensione ai superstiti viene pagato anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età qualora i figli

  • Frequentano corsi di studi
  • Sono completamente inabili

  Dopo il compimento del diciottesimo anno di età, però, l’assegno di pensione ai superstiti non è automatico come per i figli minori, ma viene erogato quando si possiedono determinati requisiti anche legati al reddito.

Vediamo in quali casi l’assegno ai superstiti viene erogato ai figli dopo il diciottesimo anno di età

  • Se i figli sono studenti e frequentano scuola secondaria di secondo grado: qualora, quindi, lo studente non si diplomi a 18 anni avendo perso uno o più anni scolastici, l’assegno viene erogato fino a 21 anni, età a cui si interromperà se il ragazzo non prosegue i suoi studi iscrivendosi ad un corso universitario.
  • Se i figli sono studenti universitari la questione è più complessa: agli studenti universitari la pensione ai superstiti spetta per tutta la durata legale dei corsi di studi frequentati e comunque non oltre il compimento dei 26 anni di età. Se uno studente è fuori corso, ma ha meno di 26 anni, la pensione non spetta lo stesso.  Per chi, invece, iscrivendosi all’Università a 19 anni e laureandosi, in corso, a 24, decide di proseguire gli studi con corsi di specializzazione o perfezionamento, il pagamento della pensione prosegue fino al compimento dei 26 anni di età.

 

Requisiti pensione reversibilità figli

I figli che vogliono conseguire il diritto alla pensione ai superstiti devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • non devono svolgere alcuna attività lavorativa
  • devono essere a carico del genitore lavoratore o pensionato (quindi devono avere un reddito personale inferiore agli 8.490 euro l’anno)
  • il decesso del genitore deve essere avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio al corso di studi. Se il decesso è avvenuto in un periodo in cui il figlio non era iscritto all’Università non potrà essere corrisposta nessuna prestazione.

  La prestazione viene sospesa nel momento che il figlio perda uno dei requisiti indicati.

Se si rimuove la causa ostativa all’erogazione la prestazione viene erogata di nuovo: è il caso del figlio che per un anno interrompe gli studi per lavorare e non per questo perde il diritto alla pensione che tornerà ad essere erogata nel momento che rispenderà i corsi universitari.