Aggiornate anche le pensioni del personale appartenente alla Polizia di Stato e Penitenziaria, dopo quelle dei militari. Pertanto, chi è andato in pensione avendo prestato servizio per meno di 15 anni prima del 1996 si vedrà riconoscere gli arretrati dal Inps.

La Corte dei Conti ha infatti emesso una sentenza che riconosce un migliore trattamento sul rendimento dei contributi versati nel sistema retributivo (ante 1996), rispetto a quanto calcolato finora dal Inps. La decisione sarà recepita con la legge di bilancio a partire da gennaio 2022.

Pensioni Polizia di Stato, aliquota sale al 2,44%

La Corte dei Conti ha dato ragione ai ricorrenti che avevano contestato al Inps un diverso trattamento economico per i contributi versati fino al 1995. Più precisamente l’Inps riconosceva al personale militare e ai poliziotti un rendimento del monte contributivo pari al 2,33% per chi aveva lavorato meno di 15 anni.

Secondo i giudici contabili (sentenza n. 12 del 2021), invece, il rendimento spettante per la parte contributiva versata deve è essere uguale per tutti. Quindi ricalcolato con la misura del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva. Si legge in sentenza:

“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Il rendimento della pensione

L’Inps finora ha applicato l’aliquota del 2,44% dei contributi solo al personale che vantava più di 15 anni di versamenti prima del 1996. Mentre la Corte dei Conti ha deciso che anche tale aliquota debba applicarsi anche a chi ha prestato meno anni di servizio.

A tal proposito, si ricorda che il personale di polizia che cessa dal servizio con un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni gode di un’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.

L’aliquota, però, scende al 2,20% se il poliziotto cessa dal servizio per raggiungimento dell’età ordinamentale senza aver raggiunto l’anzianità contributiva minima di 20 anni. In questo caso il rendimento per ogni anno di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 è più bassa. Si tratta però di casi molto rari.