Come funziona RITA nel 2021? L’articolo 1, comma 168 e 169 della Legge 205/2017 ha introdotto la facoltà per gli iscritti a forme di previdenza complementari di anticipare l’erogazione della pensione integrativa sino a cinque o dieci anni dal compimento dell’età pensionabile.

I lavoratori che fanno ricorso a forme di previdenza complementare possono riscuotere le somme sotto forma di rendita per un periodo di cinque o dieci anni ad una tassazione agevolata.

La RITA è una prestazione slegata dalla previdenza obbligatoria e non rileva ai fini della richiesta dell’eventuale montante residuo all’atto del pensionamento.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata consiste nell’erogazione frazionata di un capitale il cui importo è a totale discrezione del soggetto aderente al fondo pensione.

Il soggetto iscritto può fare richiesta dell’intero montante accumulato in un’unica soluzione.

È possibile richiedere l’anticipo anche solo di una parte del capitale maturato, mentre la parte di capitale restante continuerà ad essere gestita secondo le norme del prodotto.

RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: quali sono i requisiti?

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una nuova forma di prestazione che si può richiedere alla propria forma di previdenza complementare.

Il soggetto aderente che ne ha i requisiti può chiedere di ricevere in anticipo il capitale maturato, che viene rimborsato ratealmente fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Alla RITA possono accedere i lavoratori del settore privato nonché i lavoratori del settore pubblico purché abbiano aderito a piani individuali pensionistici o fondi pensione.

I requisiti richiesti per accedere alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata sono:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • massimo 5 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
  • 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
  • 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa i requisiti per accedere alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata sono:

  • 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
  • massimo 10 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
  • inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi.

La documentazione sulla sussistenza dei requisiti non richiede attestazioni da parte dell’INPS.

L’estratto conto integrato rilevabile accedendo a www.inps.it. > Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Fascicolo previdenziale del cittadino > Posizione assicurativa/Estratto Conto Integrato consente di attestare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori.

Oppure è necessario l’estratto conto rilasciato dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori.

Revoca erogazione RITA

Si può revocare l’erogazione della RITA con le modalità previste dal fondo, mentre sulla parte della propria posizione previdenziale non destinata alla RITA è possibile chiedere anticipazioni e riscatti.