Ancora pochi giorni per presentare domanda di pensione per il personale scolastico. Chi intende lasciare il servizio il prossimo anno deve necessariamente presentare richiesta di cessazione entro il 21 ottobre 2022.

Interessati sono tutti coloro che lavorano nella scuola. Dai docenti, ai bidelli, al personale amministrativo e tecnico. Restano esclusi solo i dirigenti scolastici e coloro che maturano il requisito alla pensione di vecchiaia entro il 31 agosto 2023. Per costoro scatta il collocamento a riposo d’ufficio.

Chi può andare in pensione dal 1 settembre 2023

Ma chi può andare in pensione il 1 settembre 2023? E con quali requisiti? Per quanto riguarda le cessazioni volontarie dal servizio, possono andare in pensione tutti coloro che a una determinata data hanno maturato i requisiti richiesti dalla legge.

Quindi possono lasciare il servizio chi entro il 31 dicembre 2023 ha i requisiti per andare in pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 di contributi. In alternativa coloro che raggiungono 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne).

Lo stesso dicasi per coloro che rientrano nella categoria dei mestieri gravosi, come gli insegnanti della scuola di primo grado. Per costoro è necessario aver raggiunto 66 anni e 7 mesi di età e aver versato almeno 30 anni di contributi. La normativa impone altresì l’obbligo di aver svolto la professione gravosa per un periodo minimo.

Quota 100, Quota 102 e Opzione Donna

Per andare in pensione con le quote e Opzione Donna è sempre necessario presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre 2022. Però, i requisiti devono essere posseduti in date differenti rispetto a quanto previsto sopra.

Per quanto riguarda Quota 100, scaduta a fine 2021, il lavoratore può presentare domanda di pensione solo se i requisiti sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2021. Chi ha cristallizzato il diritto, può esercitarlo per lasciare il lavoro l’anno prossimo.

Stessa cosa per Quota 102. Ma il diritto deve essere conseguito entro la fine del 2022, cioè avere una età non inferiore a 64 anni e aver versato 38 anni di contributi.

In questo caso, può essere presentata domanda di pensione per uscire nel 2023.

Per quanto riguarda, invece, Opzione Donna, i requisiti (58 anni di età e 35 di contributi) devono essere stati raggiunti entro il 31 dicembre 2021 per poter essere validi quest’anno. Vi è infatti uno slittamento di 12 mesi rispetto alle precedenti opzioni di pensione anticipata, come previsto dalla normativa.

Chi non deve presentare domanda di pensione

Sono esclusi dalla presentazione della domanda di certificazione della pensione entro il 21 ottobre 2021 due categorie di lavoratori. I dirigenti scolastici e coloro che raggiungono i 65 anni di entro il prossimo 31 agosto 2023. I primi devono presentare richiesta di pensionamento entro il 28 febbraio 2023, mentre i secondi entro il 31 agosto 2023 per raggiungimento dei limiti di età.

Questo vale anche per docenti e personale Ata che entro il 31 agosto 2023 maturano il diritto alla pensione anticipata. Cioè al trattamento pensionistico con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall’età anagrafica. L’amministrazione procederà alla cessazione d’ufficio del rapporto di servizio e collocherà a riposto il dipendente.

La trasformazione in part time

L’osservanza del termine del 21 ottobre 2022 per la presentazione delle domanda di pensione vale anche per la richiesta di straformazione del rapporto di lavoro in part time. Sia per quanto riguarda i docenti che per il personale Ata in servizio, ma con diritto alla pensione.

In particolare per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata di cui sopra, ma non hanno ancora raggiunto il limite dei 65 anni di età per essere collocati a riposo d’ufficio. In tal caso, l’amministrazione riconosce il diritto alla pensione ma anche quello a proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei 65 anni di età.

La richiesta deve essere presentata con unica istanza in cui gli insegnanti o personale Ata devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio.

Ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora la concessione del part – time fosse negata per superamento del limite percentuale stabilito dal Miur o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.