Tra le varie forme pensionistiche previste dal sistema previdenziale italiano, una menzione specifica è riservata ai trattamenti concessi ai parenti dei pensionati deceduti. La cosiddetta reversibilità, una misura volta a tutelare i nuclei familiari nel momento in cui viene meno la certezza dell’introito legato all’assegno pensionistico.

Pensione di reversibilità

Nella fattispecie, si parla di pensione di reversibilità, un trattamento riservato dall’Inps ai familiari dei cittadini deceduti. I quali, chiaramente, figuravano come percettori di un assegno pensionistico, commisurato alla propria storia lavorativa.

I destinatari della reversibilità sono quindi i familiari superstiti del titolare del trattamento previdenziale, potenzialmente figurabili come “assicurati”, ossia titolari di pensione indiretta. Rispetto all’assegno vero e proprio, tali pensioni sono costituite da una quota percentuale della pensione.

In sostanza, agli aventi diritto spetterà una parte del trattamento stabilito per il familiare deceduto, indipendentemente dal reddito personale e con somma direttamente collegata alla pensione diretta ricevuta dal titolare prima del decesso. Questo significa che, qualora il pensionato avesse percepito una pensione di anzianità o invalidità, la reversibilità sarà applicata e calcolata direttamente in base a tali meccanismi.

Per quel che riguarda la pensione indiretta, questa viene riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia già perfezionato i requisiti minimi di anzianità, sia assicurativa che contributiva. Nello specifico, 15  anni di prerogativa minima complessiva su entrambi i fronti o, in alternativa, 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, a patto che 3 di questi siano stati perfezionati nei cinque anni precedenti al decesso. A differenza della pensione indiretta, tuttavia, alla reversibilità possono accedere tutti i familiari del deceduto, a seconda del grado di parentela. In primo luogo, il trattamento sarà concesso al coniuge superstite, altrimenti a figli e/o nipoti, qualora il meccanismo lo consenta. Esistono, infatti, delle circostanze in cui la reversibilità non è concessa o, addirittura, è determinata da fattori specifici. I quali possono variare anche gli esiti per le medesime situazioni.

Pensione di Reversibilità e seconde nozze: quando il trattamento spetta e quando no

Un caso piuttosto emblematico riguarda la pensione di reversibilità concessa agli ex coniugi. La normativa di riferimento non limita a requisiti reddituali o patrimoniali il diritto al trattamento. Allo stesso modo, la durata del matrimonio non pregiudica il diritto a ricevere l’assegno. Il coniuge, in quanto tale, detiene il diritto automatico alla pensione di reversibilità, senza che il regime patrimoniale vada a incidere in tal senso, né nel caso di separazione né di comunione dei beni.

È interessante notare come, ai fini pensionistici, persino la separazione dei coniugi non incida sul diritto maturato al trattamento. Qualora l’iscrizione all’Inps del pensionato sia avvenuta prima della separazione legale (con sentenza), l’interessato manterrà il diritto all’assegno di reversibilità. Nel caso di separazione con addebito, il coniuge separato manterrà il trattamento ma solo in presenza di titolarità di un assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.

Per quel che riguarda il coniuge divorziato, se non risposato e titolare pregresso dell’assegno divorzile, il diritto alla reversibilità sarà mantenuto. A patto che subentrino ulteriori condizioni, quali la permanenza dello stato di ex coniuge (ossia assenza di nuove nozze) e anteriorità del trattamento originario di pensione rispetto alla sentenza divorzile. Risulta quindi evidente come, in caso di nuovo matrimonio, l’ex coniuge perderà automaticamente il diritto alla reversibilità, posta la possibilità di ottenere un assegno una tantum.

Si tratta, nello specifico, di due annualità della quota pensionistica (tredicesima inclusa). Nel caso in cui fosse stato il coniuge defunto a essersi risposato dopo il divorzio, spetterà al tribunale stabilire le quote da destinare al superstite e all’ex.

Riassumendo…

  • La pensione di reversibilità è un diritto acquisito dal coniuge superstite al momento del decesso del titolare del trattamento;
  • il coniuge separato o divorziato mantiene il diritto all’assegno. Sono però necessarie condizioni specifiche e, soprattutto, l’assenza di seconde nozze;
  • in caso di seconde nozze del coniuge defunto, il tribunale stabilirà le quote tra superstite ed ex coniuge.