Con la circolare 142 del 2015 l’INPS indica che le lavoratrici che hanno scelto di fruire dell’opzione donna non dovranno restituire le prestazioni di Aspi e Mini Aspi. La diatriba, sorta nel 2014 con la circolare INPS 180 del 2014, con la quale l’istituto interpretava rigidamente la norma 92 2012 con la quale si chiariva che le prestazioni di disoccupazione devono terminare al momento della prima data utile per la decorrenza della pensione.   Ma interpretando questa legge l’INPS non teneva conto che in alcuni casi, come nel regime sperimentale opzione donna, la legge consente al lavoratore di scegliere la prestazione a lui più favorevole permettendo quindi di continuare a percepire l’indennità di disoccupazione fino al momento dell’apertura della finestra di accesso alla pensione.

  Con l’interpretazione restrittiva molte donne si sono viste chiedere la restituzione dell’importo percepito con Aspi e Mini Aspi nel periodo rimasto privo di copertura reddituale, dopo l’interruzione dell’attività lavorativa e prima dell’inizio dell’erogazione della pensione. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Opzione donna e disoccupazione sono cumulabili fino all’erogazione della pensione[/tweet_box] L’Inps con la circolare 142 del 2015 chiarisce che nei casi in cui l’esercizio della facoltà di legge, come ad esempio nel caso dell’opzione donna, comporti il perfezionamento dei diritti alla pensione in un periodo antecedente quello dell’erogazione della stessa, è consentito fruire dell’indennità di disoccupazione Aspi, mini Aspi e Naspi fino alla prima decorrenza utile all’erogazione della pensione.   Le lavoratrici, quindi, potranno percepire l’assegno di disoccupazione fino alla data in cui eserciteranno concretamente la domanda di pensione con il regime sperimentale opzione donna senza dover restituire quanto percepito. Opzione donna 2016 e penalizzazioni: i chiarimenti dell’Inps (circolare)