Chi, pur avendo maturato i requisiti, non raggiunge un trattamento economico sufficiente di pensione, ha diritto a richiedere l’integrazione al minimo Inps. A quanto ammonta il minimo? Per il 2019 è pari a 513,01 euro mensili, cifra che viene aggiornata ogni anno in base agli indicatori ISTAT per il calcolo dell’inflazione (perequazione). Si tratta di una pensione calcolata in base ai contributi versati e quindi liquidata nel rispetto dei requisiti di legge, ma che per sua natura non produce un assegno pensionistico superiore al minimo vitale stabilito dalla legge.

Requisiti pensione con integrazione al minimo

Non tutti però possono beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo. Per ottenerlo è necessario rispettare determinati limiti di reddito. Tale limite, per il pensionato non coniugato, è pari a due volte il trattamento minimo pensionistico e cioè 13.338,26 euro all’anno. Qualora il pensionato sia coniugato, è necessario che il reddito complessivo non superi di 4 volte il trattamento minimo (2.676,52 euro), fermo restando il limite di 13.338,26 euro per il beneficiario. Pertanto l’Inps, ai fini dell’accoglimento della richiesta al trattamento minimo, incrocerà la richiesta del pensionato con la dichiarazione dei redditi suoi e del coniuge verificandone ogni anno la sussistenza del requisiti.

I redditi da dichiarare

Fra i redditi da dichiarare all’Inps per ottenere la pensione integrata al minimo vi sono:

  • tutti i redditi assoggettabili a tassazione Irpef
  • il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze;
  • i trattamenti di fine rapporto soggetti a tassazione separata, come il Tfr;
  • gli arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata;
  • i redditi esenti da Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni degli invalidi civili, i trattamenti di famiglia, l’accompagno, etc.

Pensioni integrabili al minimo e casi di esclusione

Sono integrabili al trattamento minimo tutte le pensioni dirette e indirette (ai superstiti) ivi comprese quelle di invalidità e il caso in cui il beneficiario sia titolare di più trattamenti pensionistici.

La disciplina dell’integrazione al trattamento minimo non è applicabile alle pensioni liquidate esclusivamente con le regole del sistema contributivo cioè per chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996. Pertanto anche le pensioni derivanti dalla gestione separata non sono integrabili al minimo, così come le pensioni supplementari e la pensione di cittadinanza. Il pensionato perde, infine, il diritto all’integrazione al trattamento minimo quando supera i limiti di reddito previsti dalla legge.