Con la risposta all’interpello n. 462 del 7 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto importante sulla pensione estera. La flat tax (imposta sostitutiva Irpef) del 7% si applica anche quando il pensionato trasferitosi in Italia è titolare di pensione estera corrisposta da fondi di categoria (il cosiddetto secondo pilastro).

L’AdE nel rispondere all’interpello si riferisce al regime opzionale a cui possono ricorrere pensionati (italiani o stranieri) che si trasferiscono nelle Regioni del Sud Italia.

La flat tax del 7% per i titolari di pensione estera è disciplinata dall’art.

24-ter TUIR. E’ stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e, in seguito, modificata dal Decreto Crescita. Si tratta di un’agevolazione che si applica a qualsiasi prestazione pensionistica, anche in caso di polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro sulla base del regime previdenziale straniero.

Pensione estera: flat tax del 7% anche per fondi di categoria

La risposta all’interpello n. 462 del 7 luglio 2021 dell’AdE chiarisce che l’imposta sostitutiva dell’Irpef si applica ai titolari di pensioni di ogni genere nonché assegni equiparati erogati da soggetti esteri. Le prestazioni pensionistiche integrative erogate da un fondo previdenziale estero o da una società di assicurazione estera vengono equiparate al reddito da lavoro dipendente a cui si applica l’imposta sostitutiva dell’IRPEF al 7%.

Dopo aver vissuto all’estero, il pensionato intenzionato a trasferire la propria residenza fiscale nelle regioni del Mezzogiorno, può fruire della flat tax del 7% per 10 anni anche se titolare di un trattamento integrativo della pensione obbligatoria da fondi di categoria.

Una volta raggiunto il requisito anagrafico, a partire dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia potrà fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 24-ter del TUIR.

Quando si applica la flat tax del 7%?

Nel documento del 7 luglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’opzione del regime agevolato spetta alle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nelle seguenti Regioni del Sud Italia:

– Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, più precisamente nei Comuni fino a 20mila abitanti;

– nei Comuni con un massimo di 3mila abitanti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

I Comuni ammessi sono indicati nella “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito ufficiale ISTAT.

Il pensionato (italiano o estero) che vuole fruire dell’agevolazione dovrà rientrare o rimpatriare per la prima volta in Italia dopo almeno 5 periodi di imposta con residenza fiscale all’estero.

Si può fruire di questa opzione per complessivi 10 anni in base alle novità previste dal decreto Crescita.