Cosa succede all’assegno di invalidità nel caso di raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia? Secondo quanto previsto dalla legge 222/1984 l’assegno di invalidità. Così come anche quello di inabilità, diventa pensione di vecchiaia in automatico e questo vale sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Quali conseguenze ha questo principio?

Pensione di invalidità diventa di vecchiaia: cosa cambia

A livello pratico la prima grande differenza è che il lavoratore non è più soggetto al rischio di revoca dell’assegno perché, chiaramente, i requisiti della pensione di vecchiaia, una volta conseguiti, non possono venire meno.

Ovviamente, perché il passaggio avvenga, è necessario che sussistano i requisiti di contribuzione necessari per l’erogazione della pensione di vecchiaia. In questo caso il passaggio avviene in modo automatico: sarà l’Inps ad accertare la sussistenza dei requisiti per procedere d’ufficio al passaggio.

Pensione di vecchiaia invalidi: importi minimi

Per quanto riguarda l’importo della pensione di vecchiaia erogata agli invalidi va specificato che i periodi di godimento dell’assegno che non hanno previsto attività lavorativa, vengono computati ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ma non a quello della determinazione dell’importo della stessa. Facciamo un esempio pratico: Caio ha ricevuto l’assegno di invalidità per 25 anni ma per dieci di questi non ha lavorato. L’Inps per il diritto alla pensione di vecchiaia gli conterà 25 anni di contributi ma ai fini del calcolo dell’assegno rileveranno solo i quindici anni effettivamente lavorati. Da questo punto di vista però esiste una garanzia per gli invalidi che vanno in pensione di vecchiaia: l’importo della pensione non potrà essere inferiore a quello erogato con l’assegno di invalidità.

Differenze tra pensione di invalidità e di inabilità

Le regole sono simili anche per chi riceve la pensione di inabilità.

Tuttavia in questo caso il passaggio non avviene d’ufficio e bisogna fare domanda. Inoltre cambia il calcolo ai fini contributivi: gli anni di godimento senza attività lavorativa non vengono conteggiati neppure ai fini contributivi.