Anche nel 2022 l’Inps ha definito commesse e cassiere figure professionali impiegate in attività usuranti. La lista delle attività lavorative particolarmente gravose e pesanti è stata rivista nel 2021 dall’Istituto che, tuttavia, per le stesse ha confermato benefici e agevolazioni già riconosciuti. In sostanza, anche quest’anno per i lavori usanti sarà possibile l’uscita anticipata o richiedere l’accesso all’Ape sociale.

Ma come funziona per commesse e addette alla cassa di supermercati e ipermercati? Quali sono i requisiti necessari per ottenere la pensione anticipata nel 2022?

Pensione anticipata: come funziona per commesse e cassiere

L’Inps permette e commesse e cassiere di accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati previsti per i lavori usuranti, particolarmente faticosi e pesanti.

Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l’attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva. Inoltre, per accedere al trattamento pensionistico è necessario che l’interessato presenti domanda di pensione, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

La domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate alla sede Inps territorialmente competente. Sarà sempre l’Istituto a comunicare all’interessato, in caso di accoglimento, la prima decorrenza utile della pensione.

La richiesta dovrà essere presentata entro il 1° maggio 2021 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno e deve essere presentata telematicamente, corredata di modulo “AP45” e della documentazione richiesta.

Pensione anticipata commesse e cassiere: quali i requisiti richiesti dall’Inps

Commesse e cassiere che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di:

  • un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità);
  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Ape sociale, può essere richiesta da commesse e cassiere?

L’ape sociale, confermata dalla legge di bilancio 2022, è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Si tratta di una misura inizialmente sperimentale, introdotta nel 2017 e poi prorogata negli anni. L’indennità cd. Ape sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata.

Possono accedere all’Ape sociale:

  • i disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale oppure per scadenza del termine;
  • chi assiste al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente con handicap in situazione di gravità;
  • coloro i quali hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • i lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’indennità, abbiano maturato almeno 36 anni di anzianità contributiva e svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività gravose e/o usuranti.

Commesse e cassiere di supermercati e ipermercati, dunque, rientrano tra i soggetti ammessi.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Come funziona l’Ape sociale per commesse e cassiere: quanto spetta

L’Ape Sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità annuali, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell’attività lavorativa. L’importo riconosciuto, in caso di iscrizione ad un’unica gestione, è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questa cifra).

Il trattamento di Ape sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti e- durante il versamento dello stesso – ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Pensione anticipata per commesse e cassiere con Ape sociale: i requisiti

Per ottenere la pensione anticipata tramite Ape sociale, commesse e cassiere in possesso delle condizioni indicate dalla legge devono, al momento della domanda di accesso, essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE Sociale; l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede INPS procede al relativo recupero.

Ape sociale commesse e cassiere: come fare domanda

Commesse e cassiere che, entro il 31 dicembre, si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio nello stesso anno. La date entro cui procedere, in questo caso, sono:

  • 31 marzo;
  • 15 luglio;
  • comunque, non oltre il 30 novembre.

Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione, questo al fine di non perdere ratei di trattamenti.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape Sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi, però, possono essere fissati termini diversi.