Negli ultimi giorni, la Riforma Pensioni punta i riflettori sulle proposte prioritarie dei sindacati. L’addio a Quota 100 al 31 dicembre 2021 fa temere il ritorno alla Legge Fornero con la pensione di vecchiaia a 67 anni o la pensione anticipata ordinaria. Quest’ultima prevede 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) e 41 anni e 10 mesi (per le donne) indipendentemente dall’età anagrafica.

Il rischio che la pensione anticipata ordinaria possa essere bloccata, modificata, congelata, soppressa o penalizzata è in agguato? Non sono pochi i lavoratori che se lo chiedono temendo che l’unica alternativa di pensionamento possa essere, alla fine, quella di vecchiaia a 67 anni.

Pensione anticipata ordinaria a rischio? Potrebbe essere bloccata o modificata?

Il timore o la semplice ipotesi che la pensione anticipata ordinaria possa essere soppressa o modificata nei prossimi anni è decisamente improbabile.

Assieme alla pensione di vecchiaia è stata sempre affiancata una pensione anticipata (chiamata in passato pensione di anzianità).

La pensione anticipata ordinaria è strutturale, fa parte della Legge Fornero e difficilmente il Governo potrà decidere di cancellare questa legge con la prossima Riforma Pensioni.

Oltretutto, la pensione anticipata presenta requisiti rigidi, un elevato numero di anni di contributi. Ecco perché l’adeguamento alla speranza di vita per accedervi è stato bloccato fino alla fine del 2026 dal ‘decretone’ (Decreto 4/2019). I requisiti fino al 2026 non aumentano ma la decorrenza è spostata in avanti di 3 mesi applicando le finestre di attesa (prima di percepire il trattamento)

Di conseguenza, al momento la pensione anticipata non è a rischio modifiche o cancellazioni essendo una misura strutturale della Legge Fornero.

Pensione anticipata: come si calcola?

La pensione anticipata viene calcolata col sistema:

retributivo (reddituale) fino al 31/12/2011, in seguito contributivo se si possiedono almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995;

– retributivo (reddituale) fino al 31/12/1995 e, successivamente, contributivo possedendo meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995;

interamente contributivo se non si possiede contribuzione al 31/12/1995 o se, comunque, si opta per questo tipo di calcolo.

Attualmente, non vengono più applicate penalizzazioni in base all’età mentre, in passato, veniva applicata una penalizzazione percentuale a chi si pensionava prima di aver compiuto 62 anni.

Pensione anticipata ordinaria in regime di cumulo dei contributi

E’ possibile accedere alla pensione anticipata ordinaria anche in regime di cumulo ovvero sommando i contributi di diverse gestioni, in diverse casse, ai fini del diritto alla pensione. Ai soli fini della misura della pensione, ciascuna gestione liquiderà la propria quota di competenza.

Seppure il cumulo non preveda il ricalcolo contributivo dell’assegno per le gestioni Inps, in riferimento alle casse professionali in determinati casi il cumulo può determinare il calcolo contributivo se non viene raggiunto un requisito assicurativo o contributivo minimo. Tutto dipende da cosa prevede il regolamento della specifica gestione.