Chi ha partita IVA (impresa o libero professionista) deduce dal reddito derivante dall’attività una serie di costi che sostiene per il suo svolgimento.

Dedurre significa abbassare il reddito che poi sarà sottoposto a tassazione. Quindi, più costi deducibili si sostengono più si abbassa il reddito imponibile e meno imposte si pagano.

Spese deducibili: i tre principi

Per podere dedurre le spese dal reddito derivante dalla partita IVA è necessario che questi costi rispettino tre fondamentali principi, ossia:

  • effettività
  • inerenza
  • conguità.

Il principio più importante è quello dell’inerenza.

Deve cioè trattarsi di spese “inerenti” l’attività esercitata.

Se, quindi, ad esempio, si svolge l’attività di commercialista non è ammesso portare in deduzione, dal reddito dell’attività, la fattura riferita alla spesa sostenuta per l’acquisto dell’orologio da mettere al polso. L’orologio personale non è un bene necessario per lo svolgimento di questa attività.

Cosa diversa, invece, è, ad esempio, la spesa sostenuta per l’acquisto del computer, ossia uno strumento necessario per il commercialista.

Quali spese sono deducibili

Ecco un elenco esemplificativo (e non esaustivo) di oneri deducibili dal reddito dell’attività:

  • cancelleria
  • softwate gestionali
  • arredo ufficio
  • utenze (elettricità, telefono, ecc.)
  • automobile aziendale (sono previsti limiti di deducibilità)
  • canone di affitto
  • canone di leasing
  • corsi di formazione e aggiornamento
  • contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori
  • alberghi e ristorante
  • diritto camerale
  • compensi a lavoratori e collaboratori
  • beni strumentali (computer,  stampante, altri dispositivi informatici, ecc.)
  • polizza responsabilità civile obbligatoria (ad esempio quella per i professionisti).

La partita IVA forfettario non deduce

La deducibilità di queste spese dal reddito dell’attività è ammessa solo laddove la partita IVA agisce in regime ordinario o di vantaggio. Cosa diversa, invece, vale per coloro che operano in regime forfettario.

Per questi ultimi, infatti, per espressa previsione di legge, non è ammesso portare in deduzione i costi inerenti l’attività (tranne che i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori).

Chi agisce in tale regime, determina il reddito imponibile abbattendolo con un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.

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