Nel momento in cui si procede all’apertura di una Partita Iva, i fattori da tenere in considerazione sono diversi. In primis, occorre valutare lo status giuridico di chi intende avviarsi nell’ambito della libera professione.

Il primo e fondamentale distinguo riguarda la stessa figura professionale che intende procedere all’apertura. Anche perché è bene ricordare che, di per sé, la Partita Iva non costituisce un riconoscimento automatico dello stato di persona giuridica, sia l’aprente un professionista che una ditta individuale.

La determinazione, infatti, poggia innanzitutto sulla prerogativa del titolare della Partita Iva di poter impiegare il patrimonio dell’ente in risposta alle incombenze obbligazionarie, senza dover fare ricorso a quello degli associati. Ad esempio, nel caso di una società di capitali composta da diverse persone fisiche, lo stato di personalità giuridica sarà riconosciuto qualora il patrimonio impiegato sia del tutto autonomo. In questo senso, quindi, non sempre la Partita Iva garantisce di per sé il requisito giuridico.

Condizione indispensabile, a tal fine, è la presenza di un’autonomia patrimoniale. Il che, di fatto, rende le società di capitali le più propense all’ottenimento dello stato di personalità giuridica. In questo senso, è opportuno fare un distinguo: se persona fisica può essere considerato ognuno che abbia una capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 del Codice Civile, figurando quindi come un soggetto di diritto, una persona giuridica deve necessariamente rispettare la condizione di autonomia patrimoniale perfetta. Punto, questo, indispensabile a tal fine. Ecco perché, da sola, la Partita Iva potrebbe non bastare a garantire tale stato. Basterebbe un’autonomia patrimoniale imperfetta da parte di una società di persone per far decadere il requisito.

Persona fisica o giuridica: cosa cambia (davvero) per una Partita Iva

Stando a quanto previsto dall’ordinamento italiano in materia, possono essere considerate persone giuridiche tutte le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) ma anche le cooperative a responsabilità limitata.

Stesso discorso per associazioni che godono di riconoscimento o fondazioni che rispettino il medesimo requisito. In sostanza, se un libero professionista dovesse decidere di aprire una Partita Iva, con il regime più conveniente, dopo aver fatto le dovute valutazioni sarebbe in ogni caso identificato come persona fisica. Lo stesso vale per lavoratori autonomi o ditte individuali. Ne consegue che la presenza di una pluralità all’interno di una medesima società sia indispensabile per il riconoscimento di una personalità giuridica. A prescindere dalla Partita Iva. Allo stesso modo, risulta necessario sia il fine comune (a scopo di lucro oppure no) che la disposizione di un patrimonio autonomo. Non farà testo, invece, la natura di pubblico o privato dell’ente in questione.

La differenza tra “persone”

La distinzione tra persona fisica e giuridica permette di individuare al meglio anche i vari aspetti che una Partita Iva assume nei suoi effetti. Lo status giuridico, infatti, non dipende dalla persona in quanto tale ma dal diritto che determina lo stato dell’ente, il quale agisce in modo distinto, o meglio, a sé stante rispetto alle persone che ne fanno parte. Questo non implica che i componenti non possano disporre di un patrimonio proprio ma che questo non sarà considerato nell’ambito della valutazione dell’autonomia patrimoniale perfetta dell’ente. Per questo il cerchio si restringe alle sole società di capitali.

Riassumendo

  • La Partita Iva, di per sé, non determina la presenza di una personalità giuridica;
  • lo status di persona giuridica è riconosciuto esclusivamente in presenza di un’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto svincolata dalle disponibilità delle persone che compongono l’ente al quale si riferisce;
  • la personalità giuridica è riconosciuta alle società di capitali;