Entro il 28 dicembre, scadenza del versamento dell’acconto Iva 2020, è possibile sanare gli omessi versamenti Iva relativi al periodo d’imposta 2019. Ci riferiamo agli omessi versamenti superiori a 250.000 euro, soglia che comporta serie conseguenze penali.

 

Versando entro il 28 dicembre è possibile evitare il reato di omesso versamento Iva.

 

La data del 28 dicembre: il perchè della scadenza? 

 

Le conseguenze penali legati agli omessi versamenti dell’Iva sono individuati all’art.10-ter del D.Lgs 74/2000.

 

Tale articolo dispone che:

è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Dunque, se l’omesso versamento è superiore a 250.000 euro e non è sanato entro il 27 dicembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, il contribuente va incontro a precise conseguenze penali.

 

Viene espressamente richiamo il termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno successivo a quello in cui non è stato effettuato il versamento.

 

Quando si versa l’acconto Iva?

 

L’acconto Iva si versa alla data del 27 dicembre (art.6 Legge 405/1990).

 

Infatti, il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Il versamento deve essere effettuato in F24.

 

Per quest’anno, considerando che il 27 cade di domenica, il versamento dell’acconto 2020 deve essere effettuato entro lunedì 28 dicembre.

 

Per alcuni soggetti la scadenza è stata spostata al 16 marzo 2021.

Acconto Iva: la proroga al 16 marzo 2021

lL D.l. 157/2020, decreto Ristori-quater,  all’art.2 prevede la sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre.

 

La sospensione riguarda:

 

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).

Nello specifico, sono sospesi i termini di versamento relativi:

 

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

Dunque, anche l’acconto Iva è oggetto di sospensione.

Ad oggi però mancano indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ulteriori soggetti in proroga

La sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

 

  • ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate alla data  del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, cd. zone arancioni e rosse);
  • ai soggetti oggetto di misure restrittive che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al sopra citato decreto-legge (principalmente commercio al dettaglio e servizi alla persona), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate alla data del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, cd. zone rosse).

Entro quando vanno effettuati i versamenti sospesi?

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021. Inoltre è ammessa anche la rateazione del dovuto. Fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

La prima rata va versata entro il 16 marzo 2021.

Proroga acconto Iva e reato penale: nessuna conseguenza sulla scadenza del 28 dicembre

 

E’ lecito chiedersi se la proroga del versamento Iva impatta anche sul termine entro il quale devono essere sanati gli omessi versamenti oltre la soglia del reato penale. Il riferimento è al sopra citato limite di 250.000 €.

 

Ebbene, noi di InvestireOggi riteniamo che la proroga non incide sul termine entro il quale è possibile evitare un reato penale in materia di omessi versamenti Iva.

 

Di conseguenza, sia coloro che sono interessati dalla proroga sia coloro che non vi rientrano:

 

  • devono sanare gli omessi versamenti Iva superiori a 250.000 €
  • entro il prossimo 28 dicembre.

 

L’alternativa sarebbe quella di versare un importo tale da ridurre l’omesso versamento sotto la soglia di 250.000 euro.

 

In tal modo, si eviterebbero le conseguenze penali fin qui analizzate.