Tra le diverse misure del decreto Ristori quater (decreto-legge n. 157 del 2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.297 del 30 novembre 2020 e contenente ulteriori disposizioni urgenti connesse all’emergenza Covid-19, vi rientra la sospensione dei versamenti ricadenti nel mese di dicembre 2020 riferiti a:

  • contributi previdenziali ed assistenziali
  • IVA
  • ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF.

Sospensione versamenti IVA di dicembre 2020: quali pagamenti sono sospesi?

Dunque, tra i versamenti sospesi, vi rientrano anche quelli dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ricadenti in questo mese di dicembre 2020, ed in particolari quelli in scadenza:

  • il 16 dicembre 2020 (liquidazione IVA riferita al mese di novembre 2020 per i contribuenti che liquidano l’IVA su base mensile);
  • il 28 dicembre 2020 (acconto IVA).

Con riferimento all’acconto IVA, in realtà la scadenza sarebbe il 27 dicembre.

Tuttavia, essendo tale data una domenica, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

I predetti versamenti sospesi, potranno essere effettuati (senza sanzioni ed interessi) in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure in 4 rate mensili di pari importo, con la prima rata in scadenza il 16 marzo 2021. Si tenga presente che non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Ad ogni modo, nonostante la sospensione, nulla impedisce al contribuente di eseguire il versamento nelle scadenze ordinarie (quindi, senza godere della sospensione) meritandosi in questo caso il titolo di “contribuente solidale”.

Sospensione versamento acconto IVA 2020: requisiti

Della sospensione in commento, non possono goderne tutti. Infatti lo stesso decreto Ristori quater individua i possibili beneficiari nei seguenti soggetti:

  • coloro che hanno registrato un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che, contemporaneamente, hanno subito un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. La sospensione si applica anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

Inoltre la sospensione spetta anche, indipendentemente dal requisito del fatturato di 50 milioni di euro e indipendentemente dal requisito del calo di fatturato di almeno il 33%, per i seguenti soggetti:

  • attività sospese di cui all’allegato 1 del DPCM 3 novembre del 2020 operanti in qualsiasi zona del territorio nazionale (si tratta, ad esempio, di palestre, piscine, ecc.)
  • ristoranti con domicilio fiscale, sede operativa o legale in zone “rosse” ed “arancioni” del nostro Paese
  • attività di cui all’allegato 2 del decreto-legge n. 149 del 2020 (decreto Ristori bis)
  • tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

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