Il principio contabile nazionale OIC 33 disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (ad esempio, i principi contabili internazionali). Pertanto, la società nella fase di transizione ai principi contabili nazionali non applica le specifiche regole di transizione contenute nei principi contabili nazionali.

L’obiettivo dell’OIC 33 è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall’adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l’indicazione dell’impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo.

 

La nota integrativa?

In nota integrativa devono essere sono indicate:

  • Le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali e la data di transizione.
  • La riconciliazione del patrimonio netto dalla quale si evincano le principali differenze dovute al passaggio ai principi contabili nazionali;
  • L’elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società si è avvalsa delle esenzioni previste nell’Appendice A del presente principio;
  • L’elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti;
  • Qualora la società si sia avvalsa dell’esenzione di cui ai paragrafi A3-A5, dovrà fornire indicazioni in nota integrativa circa le modalità di determinazione della vita utile dell’avviamento in conformità a quanto previsto dall’ OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”.

Questo principiò contabile deve essere applicato ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020 o da data successiva. È possibile l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Potrebbe anche interessarti: