In senato è appena approdato un nuovo Disegno di Legge che intende introdurre, soprattutto da un punto di vista fiscale, una nuova disciplina sulle criptovalute.

Fino ad oggi, lo ricordiamo, non esiste una normativa ad hoc. Gli unici riferimenti normativi riguardano alcuni documenti di prassi.

L’obiettivo del Legislatore è quello di superare la situazione di incertezza attuale in capo al mondo delle criptovalute, soprattutto in relazione al loro trattamento fiscale. Vediamo meglio di cosa si tratta. 

Bitcoin, criptovalute e fiscalità, cosa prevede la disciplina odierna

Come già detto in apertura, il nostro ordinamento non prevede una disciplina ah hoc relativamente al trattamento fiscale delle criptovalute.

L’unico riferimento normativo, ad oggi disponibile, è la risoluzione n. 72 / E del 2 settembre 2016 dell’Agenzia delle entrate, con la quale, sostanzialmente, le criptovalute vengono quasi equiparate alle tradizionali valute estere.

Per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, viene chiarito che la loro detenzione, al di fuori dell’attività d’impresa, non genera redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.

Il trattamento fiscale di questi strumenti, dunque, viene regolato dalla normativa relativa alle valute tradizionali, articolo 67 del Tuir.

In sostanza, in base a quest’ultima norma, il profitto generato dalla compravendita di bitcoin o altre criptovalute, può essere rilevante ai fini dell’imposta sul reddito solamente se la giacenza media dell’insieme dei cosiddetti “wallet” (ossia i portafogli elettronici) detenuti dal contribuente ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi.

Soltanto in questo caso, la plusvalenza generata deve essere dichiarata nel quadro RT del modello redditi, ad essa bisogna applicare l’imposta sostitutiva del 26%.

Infine, è obbligatorio compilare del rigo RW1 nella colonna 3 il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali»), riferibile al possesso di valute virtuali. In particolare, deve essere indicato il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre.

Cosa cambia con il nuovo disegno di legge?

Nel nuovo disegno di legge, attualmente in fase di discussione in Senato, viene data una definizione di valuta virtuale come “una forma di unità matematica (…) suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma”.

La novità più importante riguarda la disciplina fiscale delle criptovalute. In particolare, per quel che riguarda il “momento impositivo”, che sorge nel momento dell’utilizzo della criptovaluta come mezzo di pagamento o con la sua conversione in una valuta con corso legale (euro o altra valuta estera). D’altro canto, non sarà rilevante ai fini fiscali la conversione di una valuta virtuale in altra valuta virtuale.

Ovviamente, allo stato attuale, si tratta di un disegno di legge che dovrà ancora affrontare il consueto iter legislativo e, per tale motivo, è suscettibile di modifiche. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda.

 

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