L’entità della giacenza fiscale delle criptovalute fa la differenza in termini di obblighi dichiarativi per chi ne è in possesso. Infatti, al raggiungimento di una certa soglia di giacenza, il contribuente è tenuto a specifici adempimenti.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale con la compilazione del quadro RW devono essere sempre assolti.

Cos’è la giacenza media delle criptovalute e come deve essere calcolata.

Ecco la guida operativa.

Criptovalute. Il trattamento fiscale

Ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n°76/e 2016 e 788/2021.

Da qui, le cessioni a pronti di valuta virtuale (scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente ) non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter dello stesso articolo.

Tale impostazione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate sempre con la risoluzione 788/2021:

Conseguentemente, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter.

Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è
equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

Come si calcola la giacenza media?

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165). Il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.

Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).

Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso (plusvalenza) occorre, dunque:

  • verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure
  • se la giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.

Il reddito diverso generato dalla gestione dei bitcoin, ossia le plusvalenze determinate con il metodo Lifo, devono essere indicate nel quadro RT del modello Redditi. Sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 26%.

Inoltre,  i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali, gli stessi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR. Con lo stesso trattamento fiscale (imposta sostituiva al 26%).

Le criptovalute comportano anche l’obbligo di compilazione del quadro RW. Ai fini di monitoraggio fiscale