In merito alla imponibilità della Naspi, ovvero quando e se questa possa considerarsi esentasse, si è espressa recentemente proprio l’Agenzia delle Entrate. La Direzione Centrale, attraverso il provvedimento n. 155130/E/2021, ha nello specifico chiarito i criteri e le modalità atte a consentire l’esenzione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), quando questa è anticipata in un’unica soluzione e “destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio”.

Vediamo quindi cosa è stato stabilito con le ultime disposizioni.

Chi può chiedere l’esenzione Naspi

Come ribadito dall’AE, possono chiedere l’esenzione Naspi i lavoratori intenzionati a ricevere la liquidazione anticipata:

  • in unica soluzione dell’importo complessivo spettante, non ancora erogato;
  • a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

I soggetti interessati, in questi casi, sono inoltre tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare alla richiesta i seguenti documenti:

  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa. Questo deve attestare l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessato. Il tutto deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

Domanda e relativi allegati, va specificato, dovranno essere inviati alla “Direzione Centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali”.

Esenzione Naspi: quando e come lo sconto riconosce la non imponibilità ai fini Irpef

Va ricordato che l’indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il lavoro. Il lavoratore disoccupato, come stabilito dalla legge, può richiedere la Naspi anche come liquidazione anticipata, in un’unica soluzione. L’importo complessivo sarà pari al trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato. Lo stesso, come già detto, può essere riconosciuto a titolo di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Fatte queste premesse, ciò che l’Agenzia delle Entrate ha stabilito con il provvedimento n. 155130/E/2021 è che:

  • in presenza dei requisiti sopra elencati, la Naspi non è imponibile ai fini Irpef;
  • i criteri e le modalità di attuazione, in questi casi specifici, sono gli stessi stabiliti dell’articolo 1, comma 12, dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (art. 1 comma 12).

Pertanto, verificatesi queste condizioni, l’Istituto erogatore della Naspi non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate. Inoltre, in qualità di sostituto d’imposta, provvederà a certificare l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.