Se manca il certificato di taratura dell’autovelox, le multe sono nulle. Lo ha stabilito il giudice di pace di Tortona in una recente sentenza in cui si richiama l’attenzione della pubblica amministrazione che installa le apparecchiature di rilevazione automatica della velocità lungo le strade.

Una sentenza che fa discutere ma che non lascia adito a dubbi sul fatto che i verbali emessi a seguito di rilevazione di infrazioni sulla velocità dei veicoli (autovelox) sono nulli se non viene riportata la taratura e nemmeno la data con l’effettuazione della verifica di funzionalità dell’impianto, come previsto dalla legge (decreto ministeriale n. 282 del 13 luglio 2017).

Nulle le multe rilevate con autovelox non tarato o revisionato

Da oggi, quindi, l’automobilista che si vede recapitare a casa un verbale per autovelox redatto dalla Polizia Locale o da altre autorità pubbliche preposte che non contiene le informazioni relative alla taratura e alla revisione dell’apparecchio elettronico installato per registrare la velocità, è annullabile. A tal fine bisognerà procedere con apposito ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace che, vista la normativa, provvederà senza indugio ad annullare il provvedimento. Dette informazioni certificano a tutti gli effetti la funzionalità e la regolarità dell’apparecchio elettronico che, come tutte le macchine, necessitano sia di una taratura a norma di legge che di una revisione periodica.

Cosa dice la Corte Costituzionale

In proposito si era già espressa la Corte di Cassazione due anni fa (ordinanza n. 22889/2018) rifacendosi a una precedente decisione della Consulta. I supremi giudici avevano sancito il principio che laddove la Pubblica Amministrazione non provi la taratura periodica dell’apparecchiatura autovelox il verbale di contestazione deve essere annullato. Decisone maturata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che aveva rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura dell’apparecchio possa pregiudicare l’affidabilità metrologica dell’autovelox.

In particolare, la Consulta ha osservato che “quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale“.

Multa annullabile, non nulla

La multa stradale comminata in difetto dei requisiti di cui sopra è sempre annullabile. In proposito l’automobilista dovrà però fare ricorso e attendere la decisione del giudice di pace, poiché se non si procede in tal senso la Pubblica Amministrazione procederà con il recupero delle somme eventualmente non riscosse considerando la contravvenzione “regolare” a tutti gli effetti. Si badi bene che è il verbale che viene contestato per mancanza di contenuto o vizio di forma e non la multa in sé. L’autovelox potrebbe anche essere regolarmente tarato e revisionato a norma di legge, ma se tali dati non vengono riportati sul verbale di contestazione, il provvedimento amministrativo è difettoso e quindi annullabile.