Autovelox mobile, qual è la distanza giusta dal cartello di segnalazione? Molti automobilisti sanzionati si sono spesso domandanti se fosse corretto installarli a una adeguata distanza dal cartello e, non essendovi chiarezza in materia, hanno spesso presentato ricorso contro le multe.

Oggi, però, è intervenuta la Corte di Cassazione a fare chiarezza sulla materia analizzando il ricorso presentato da un automobilista che era stato multato su una strada extra urbana. Così, con decisione numero 32104 del 2019, gli ermellini hanno fornito la loro interpretazione sulla distanza che deve intercorrere fra la segnaletica e la postazione dell’autovelox, sia fisso che mobile.

Autovelox mobile, basta una distanza adeguata

Secondo i giudici della Suprema Corte, l’autovelox fisso, cioè quello installato senza l’ausilio della pattuglia della polizia incaricata di accertare le infrazioni, deve essere posto ad almeno un chilometro dal cartello che ne segnala la presenza. Pertanto, sono da ritenersi annullabili le multe elevate nei confronti degli automobilisti per i quali l’infrazione è stata rilevata in un tratto di distanza minore al chilometro fra l’apparecchio e la segnaletica. Diverso è il caso in cui l’autovelox non è fisso, ma mobile, cioè posizionato dagli agenti di polizia lungo la strada. In questo caso, l’apparecchio può essere posizionato anche a una distanza minore rispetto al cartello che informa della presenza di strumenti per la rilevazione elettronica della velocità.

La regola del chilometro tra autovelox e cartello

La legge parla chiaro sulla distanza fra cartello di segnalazione e autovelox, ma lascia delle lacune suscettibili di interpretazione. L’art. 25, comma II, della L. n. 120 del 2010, impone infatti l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, non facendo distinzione fra autovelox mobile e fisso. Per i giudici della Corte di Cassazione, che sono intervenuti sulla interpretazione della norma, tale distanza si riferisce unicamente alle apparecchiature installate in maniera permanente e senza la presenza degli agenti di polizia.

Viceversa, laddove l’accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori della polizia, la distanza può non essere rispettata. In questo caso, per i giudici della Cassazione, tale distanza deve essere solo “adeguata”, anche se in precedenza veniva posta “per analogia” a un chilometro di distanza dal cartello.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Sul punto, la Corte di Cassazione, dopo una attenta analisi della normativa e dalle interpretazioni fornite dalle circolari ministeriali, ha ritenuto che: “…nell’ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest’ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore (rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità) per effetto del quale l’utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l’esclusione dell’osservanza del predetto limite di 1 Km previsto dall’art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010.”