La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza del 20 settembre 2016 numero 40314, che non si farà il processo per il mancato versamento dell’Iva se il contribuente sanerà il debito prima della sentenza definitiva. Ecco allora tutte le info a riguardo e a quali rischi si sarebbe andati incontro.

Mancato versamento Iva 2016: se si sanerà il debito non ci sarà reato

La Cassazione, con sentenza del 28/9/2016, ha deciso che qualora il contribuente non verserà l’Iva per l’anno dovuto ma pagherà l’intera somma compresi gli oneri accessori e gli interessi prima che la sentenza divenga definitiva allora non ci sarà né processo né reato.

Mancato versamento Iva 2016: se si sanerà il debito non ci sarà reato punibile con la reclusione

Ricordiamo che il D.Lgs numero 74/2000 modificato dal D.Lgs numero 158/2015 prevedeva una reclusione da sei mesi a due anni per chi non versava l’Iva relativa alla dichiarazione annuale per un importo superiore a duecentocinquantamila euro. L’articolo 13 del D.Lgs (poi modificato nel 2015) prevede però che il reato non deve essere punito qualora il debito (comprensivo di interessi e sanzioni amministrative) sia pagato prima della sentenza definitiva.

Ci si chiede quindi se tale interpretazione sia valida anche per il 2015. Ebbene, la Cassazione ha stabilito che tale sentenza si applicherà a tutti i processi ancora non giudicati al 22 ottobre 2015 e quindi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 158/2015. Per altre info sull’Iva, leggi anche: Reverse Charge: cos’è, come funziona, quando scattano le sanzioni e info ravvedimento operoso e sanzioni in arrivo per dichiarazione Isee irregolare.