Continuiamo ad occuparci delle nuove regole per la malattia dei dipendenti pubblici, questa volta non tanto per quanto riguarda l’obbligo di reperibilità in caso di visita fiscale ma piuttosto per il riconoscimento della malattia professionale e la conservazione di alcuni diritti.
Riportiamo a tal proposito lo stralcio di una lettera di un utente al quale il datore di lavoro, appellandosi alle nuove regole su malattia e visita fiscale, ha applicato una decurtazione sulla malattia professionale.

Ci scrive F.T.

dalla Sardegna: “le volevo chiedere cortesemente se può darmi qualche info su alcuni aspetti sulla malattia professionale che mi è stata riconosciuta nel Gennaio 2017 con indennizzo e un grado del 7% (non so a quanto corrisponda di invalidità).

Premetto che lavoro in un ente pubblico e mi è capitato di essere assente per pochi giorni per malattia professionale.
La mia amministrazione essendo stata da me avvisata con relativa documentazione mi risponde per iscritto che la malattia professionale, per le modifiche apportate dal decreto Madia prevedono sia la visita fiscale e quindi la reperibilità oltre a una decurtazione per i primi 10 giorni come una normale malattia.
Ho chiesto al call center dell’Inail e neanche loro mi hanno saputo dare risposte precise perché pare ci sia un buco nella norma che non spiega bene se si deve essere reperibili negli orari stabiliti tanto meno sulla decurtazione effettuata per l’assenza”.
Le attenzioni infatti si sono concentrate sulla reperibilità delle visite fiscali ma in realtà le cose che i dipendenti pubblici vogliono sapere in merito al nuovo regolamento per le assenza per malattia sono tante.

Malattia professionale: restano le stesse regole per esenzione visita fiscale e decurtazione stipendio?

Nella disposizione di legge non proprio chiara in merito ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, qualcuno ha ipotizzato che queste fattispecie non fossero più esonerate dall’obbligo di reperibilità e che fosse estesa la decurtazione per assenze prolungate.


La regola generale per i dipendenti pubblici in malattia infatti prevede che i lavoratori abbiano diritto al:
– 100% dello stipendio se le assenze non superano i 9 mesi di assenza (fatta esclusione dei primi dieci giorni che comprendono solo il trattamento economico minimo);
– 90% dello stipendio per i tre mesi successivi;
– 50% dello stipendio per i sei mesi seguenti;
– 0% se l’assenza per malattia eccedente i 18 mesi.
Sono però esclusi da questa decurtazione i dipendenti pubblici in malattia professionale per causa di servizio.

Su entrambe le questioni quindi nulla è cambiato in seguito alle nuove regole anche se c’è confusione tra le amministrazioni e quindi sarebbe certamente auspicabile una presa di posizione ufficiale volta a chiarire la normativa.

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