La grande richiesta di informazioni e chiarimenti che abbiamo riscontrato dopo la pubblicazione in merito alle nuove regole di reperibilità alle visite fiscali in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ci spingono a fare chiarezza in primis sulla differenza tra tre fattispecie dai presupposti diversi e che troppo spesso vengono confuse.

Abbiamo parlato del messaggio Inps che ha chiarito che, sebbene non espressamente indicato nel decreto, l’infortunio sul lavoro resta una esenzione dall’obbligo di reperibilità in caso di visite fiscali.

Ma quando si parla di infortunio sul lavoro e quando di malattia professionale e/o causa di servizio? La confusione su questo aspetto primario è purtroppo molta. Cerchiamo di fare chiarezza.

Obbligo di reperibilità: differenze tra infortunio sul lavoro e malattia professionale

In realtà la distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale è molto semplice: il primo è un evento traumatico e repentino durante l’orario lavorativo (o durante il tragitto casa-lavoro nel cd infortunio in itinere); gli infortuni sul lavoro sono competenza dell’Inail. Nel caso della malattia professionale invece sono le condizioni lavorative che espongono il soggetto ad una patologia. A differenza di un infortunio quindi, la malattia professionale non si presenta in modo improvviso o repentino. Pensiamo ad ambienti di lavoro che costringono a respirare determinate sostanze, ad assumere certe posizioni etc.

Esistono delle tabelle che elencano per ogni professione quali sono le malattie a rischio di sviluppo. Per le malattie tabellari la causa effetto è riconosciuta in modo automatica.
Le tabelle riportano, oltre alla malattia e alla lavorazione, anche il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro. Ad oggi è in vigore il D.P.R. 336/94 con successive modifiche che prevede 85 malattie per l’industria e 24 malattie per il settore agricolo. Norme speciali sono previste per assicurare la silicosi, la asbestosi e le malattie da raggi X del personale sanitario.


Detto questo può anche capitare di sviluppare una malattia non presente in tabella la cui correlazione con il lavoro andrà quindi dimostrata. Anzi statisticamente le denunce per malattie “non tabellate” sono andate aumentando e rappresentano la maggioranza.

Il lavoratore che sviluppa una malattia professionale è tenuto a consegnare al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione dei sintomi della malattia, pena la decadenza del diritto all’indennizzo relativo al periodo antecedente alla denuncia, il certificato medico entro 15 gg dalla manifestazione della malattia.
Il Datore di Lavoro ha per suo conto l’obbligo di trasmettere la denuncia di malattia professionale all’INAIL, entro 5 giorni successivi a quello della consegna della segnalazione della malattia professionale da parte del lavoratore.
Nella denuncia va indicato il codice fiscale del lavoratore, in caso di indicazione mancante o errata, si applica una sanzione amministrativa di euro € 25,82 (L. 251/1982, art. 16).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta o incompleta la sanzione amministrativa va da € 258 a € 1549.

Quando si può fare causa di servizio: requisiti e modalità

La causa di servizio è un istituto che tutela i dipendenti statali (militari inclusi) per infermità, lesioni o patologie provocate dal servizio svolto. Occorre quindi che le suddette siano state determinate in modo diretto o preponderante dal lavoro svolto presso un ufficio pubblico.

Schematicamente quindi possiamo dire che è possibile fare causa di servizio se ricorrono tre condizioni:
– pubblico impiego;
– accertamento della patologia;
– nesso di con-causalità tra patologia e tipo di lavoro (accertamento d’ufficio o su richiesta dell’interessato).

La domanda di causa di servizio va presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o si sono manifestati gli effetti della patologia. E’ possibile presentare domanda anche se nel frattempo il rapporto di lavoro è stato interrotto.
I contratti di categoria stabiliscono il diritto alle assenze per infortunio o malattia.

Così ad esempio i dipendenti pubblici della scuola hanno diritto a mantenere l’intera retribuzione e il posto di lavoro per un massimo di 36 mesi. In caso di menomazione permanente dell’integrità psicofisica, al lavoratore può essere riconosciuto un equo indennizzo. Se invece il dipendente pubblico, a causa della malattia o della lesione subita per fatti di servizio, diventa inabile assoluto o permanente, può chiedere pensione privilegiata. Sussiste però divieto di cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata.
Come ha chiarito la Cassazione con sentenza numero 10648/99, il riconoscimento della “causa di servizio”, con il conseguente diritto all’indennizzo, non implica automaticamente il riconoscimento della malattia come “malattia professionale”, e non dà quindi diritto certo alla rendita corrispondente stabilita dalla legge. Sulla base di questo assunto la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha respinto il ricorso di un macchinista che aveva chiesto alle Ferrovie dello Stato il riconoscimento della propria malattia (artrosi cervicale) come malattia professionale, posto che era stata riconosciuta la dipendenza della stessa da causa di servizio. I Giudici di legittimità hanno dunque chiarito che l’istituto della rendita per malattia professionale e quello dell’indennizzo dovuto al dipendente ferroviario per causa di servizio si basano su presupposti diversi, essendo il secondo un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura previdenziale) attribuito al dipendente per compensare menomazioni fisiche connesse in qualche modo al servizio, laddove il primo richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa della mansione svolta, ed impone quindi un nesso di causalità più stretto tra malattia ed attività lavorativa; in altre parole nel secondo caso l’attività lavorativa deve essere “conditio sine qua non” della malattia.

Alcuni utenti ci chiedono se, avendone i requisiti, convenga presentare denuncia di malattia professionale all’Inail o inoltrare istanza per il riconoscimento della causa di servizio all’amministrazione pubblica. Va in questo ambito segnalato che l’articolo 6 del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata stabilendo che la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio è demandata, ove previsto, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’ Inail (fanno eccezione e restano legati alla normativa previgente il personale appartenente alle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’ Arma dei carabinieri, alle Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Esenzione reperibilità visita fiscale: dipendenti pubblici e privati

Chiudiamo con un richiamo alle nuove regole che distinguono i casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità per visita fiscale.

Nel pubblico sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.
• stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Le cause esclusione visite fiscali privati 2018 espressamente previste sono:
• Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, documentate da idonea attestazione rilasciata dalla Struttura sanitaria;
• Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura non inferiore al 67%.