Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 16 ottobre 2021, il decreto Ministero del Turismo n. 161 del 2021 che stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Lo stesso decreto (che entra in vigore il 1° dicembre 2021) definisce altresì le modalità di accesso alle informazioni contenute nelle predetta banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, se adottati.

Cosa confluisce nella banca dati locazioni brevi

Nella banca dati locazioni brevi, saranno raccolte e ordinate una serie di informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati a questo tipo di locazione.

In dettaglio, si tratta dei  seguenti dati:

  • tipologia di alloggio
  • ubicazione
  • capacità ricettiva (intesa come capienza di ospiti)
  • estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività  ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico generato dalla stessa banca dati se non si dispone di quello identificativo regionale.

Obblighi e sanzioni

Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico associato alla struttura ricettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del Turismo e le informazioni saranno accessibili agli utenti previa loro registrazione.

Specifici obblighi ci saranno in capo ai titolari delle strutture ricettive stesse, ai soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici.

Tutti i citati soggetti saranno tenuti ad indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico assegnato, in ogni comunicazione riguardante l’offerta e la promozione dei propri servizi alla clientela.

Tale codice dovrà essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza stessa.

Previste sanzioni da 500 a 5.000 euro, che si raddoppiano in caso di violazione reiterata.

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