Nel testo della Legge di Bilancio 2021 votato alla Camera sono previste interessanti novità per le imprese in crisi.

Fino all’approvazione del bilancio del quinto esercizio 2025 non opera la causa di scioglimento per perdite di S.r.l., S.p.A e cooperative.

La novità è contenuta al comma 266, articolo 1, del testo della Legge di Bilancio 2021, che integra e sostituisce l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) che prevedeva:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice Civile all’art. 6 del dl n. 23/2020”.

Legge di Bilancio 2021: le imprese in crisi non si sciolgono fino al 2025

In arrivo novità per le imprese nella Legge di Bilancio 2021: le perdite che le società di capitali hanno realizzato nell’esercizio 2020 potranno essere coperte con l’approvazione del bilancio 2025.

Nel contesto di crisi economica in cui stanno versando le imprese italiane, l’emendamento alla Legge di Bilancio rubricato “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale” ha riformulato l’articolo 6 del Decreto Liquidità.

È quanto disposto dal comma 266, articolo 1, del testo approvato alla Camera il 27 dicembre, che proroga per 5 anni la sospensione degli effetti delle perdite subite dalle società di capitali nel corso dell’ultimo anno.

La normativa prevede:

  • l’individuazione del termine entro il quale le società dovranno essere ricapitalizzate, sia per le perdite superiori ad 1/3 del capitale, ma comunque non al di sotto del minimo legale,
  • l’estensione del beneficio anche alle società che si trovano con l’esercizio “a cavallo” tra 1° luglio 2020/30 giugno 2021,
  • l’estensione del periodo di sospensione dell’obbligo “ricapitalizza o liquida” con riferimento alle perdite che si sono realizzate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

La sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione si prolungherà fino all’esercizio 2025.