Con decorrenza 1 gennaio 2024 sono aumentati anche gli importi delle pensioni di guerra. Si tratta, come noto, di prestazioni economiche erogate dallo Stato a favore di coloro che, a causa di eventi bellici, hanno subito menomazioni derivanti da ferite, mutilazioni, lesioni o infermità. Ovvero il cui coniuge, genitore o collaterale è morto a causa della guerra. Detti trattamenti sono erogati dall’Inps al pari delle pensioni ordinarie su base mensile.

Con circolare n 991 del gennaio 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adeguato gli importi delle pensioni di guerra determinando altresì i nuovi limiti di reddito.

La misura dei trattamenti è stata aggiornata con un incremento del 2,01% dei trattamenti in pagamento. La percentuale scaturisce dai dati elaborati dall’Istat in base alla variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria.

Pensioni di guerra aumentano del 2,01% nel 2024

Le pensioni di guerra, al pari delle prestazioni di invalidità civile, sono corrisposte entro certi limiti di reddito. Per questi assegni tale limite per il 2024 è stato fissato in 18.187 euro all’anno. Oltre tale soglia la pensione non è riconosciuta e, se corrisposta, viene sospesa fintanto che il soggetto beneficiario non torni al di sotto di tale importo. Dal 1 gennaio 2024 sono rivalutate

  • le pensioni dirette di guerra;
  • gli assegni di cumulo per infermità;
  • l’assegno di super invalidità;
  • l’indennità di assistenza e accompagnamento nonché la relativa integrazione;
  • l’assegno di incollocabilità.

La circolare ministeriale riporta altresì i valori delle tabelle aggiornate in base ai dati Istat di cui sopra relativamente alle pensioni dirette, gli assegni di invalidità, gli assegni per cumulo infermità, l’assegno super-invalidità, l’indennità di accompagnamento, le integrazioni e l’assegno di incollocabilità.

Cosa sono le pensioni di guerra

Le pensioni di guerra sono di due tipi:

  • dirette: erogate al titolare del diritto, ovvero al soggetto che ha subito la menomazione o la perdita del congiunto;
  • indirette: erogate ai familiari del titolare del diritto, ovvero al coniuge superstite, ai figli e agli orfani.

L’importo delle pensioni varia a seconda della gravità della menomazione o della perdita del congiunto, e può essere integrato da altri assegni accessori, come l’assegno di incollocabilità, l’assegno di cumulo, l’indennità speciale annua, l’assegno integrativo, l’assegno supplementare e l’aumento d’integrazione.

Le pensioni di guerra sono disciplinate dalla legge 20 giugno 2003, n. 130, che ha riordinato la materia e ha introdotto una serie di novità, tra cui l’estensione del diritto alle pensioni di guerra anche ai soggetti che hanno subito menomazioni non dipendenti da ferite o lesioni, ma da eventi bellici, come l’esposizione a radiazioni ionizzanti.

In Italia, le pensioni di guerra sono una prestazione economica ancora rilevante, anche se il numero dei titolari è in costante diminuzione a causa della scomparsa progressiva delle persone che hanno vissuto le guerre del XX secolo.

Nel 2023, in Italia, i titolari di pensioni di guerra erano circa 200.000, di cui circa 140.000 erano pensionati diretti e circa 60.000 pensionati indiretti. L’importo complessivo delle pensioni di guerra erogate nel 2023 è stato di circa 1,5 miliardi di euro.

Riassumendo…

  • Dal 1 gennaio 2024 aumentano del 2,01% gli importi delle pensioni di guerra e prestazioni ad essa collegate.
  • Aggiornato anche il limite di reddito annuo dei beneficiari per godere della pensione durante l’anno.
  • In Italia i titolari di pensione di guerra sono circa 200.000, ma sono in diminuzione.