Lavoro nero e maxisanzioni non solo per il datore di lavoro ma anche per il lavoratore che ha dichiarato di essere disoccupato. La lotta contro il lavoro nero continua, adesso anche il lavoratore deve prestare molta attenzione.

Di solito, colui che presta lavoro in nero viene considerato la parte debole del rapporto e non rischia sanzione se viene scoperto. In più dei casi essere scoperti porta il vantaggio che la posizione lavorativa viene regolarizzata anche in modo pregresso. Vediamo i cambiamenti e cosa stabilisce la legge.

Lavoro nero: la riforma prevede la sanzione per entrambi

Sanzione datore di lavoro: a seguito della riforma dell’impianto sanzionatorio introdotta dal d.lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro rischia una sanzione pecuniaria molto alta, può arrivare ad un massimo di 36.000 euro per ogni lavoratore occupato in nero.
L’importo della sanzione viene calcolato in base ai giorni di effettivo lavoro, per ciascun lavoratore in nero. L’importo è aumentato del 20% in caso di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto, e per l’occupazione in nero di minori, in età non lavorativa.
Il datore di lavoro può ridurre la sanzione se si avvale della diffida obbligatoria.

Lavoro nero  e diffida obbligatoria

La diffida obbligatoria consiste nell’effettuare la comunicazione obbligatoria anticipata al Centro per l’Impiego con l’indicazione del giorno di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Non basta effettuare la comunicazione con data retroattiva, bisogna effettuare tutti i versamenti (contributivi fiscali ecc) richiesti dal personale ispettivo, ed ottenere l’ammissione al pagamento ai minimi di legge delle relative sanzioni.

Sanzione per il lavoratore in nero

Le autorità che effettuano i controlli hanno l’obbligo di segnalare il lavoratore occupato in nero alla Procura della Repubblica. Il lavoratore in nero, può essere sanzionato se ha dichiarato alle autorità competenti, lo stato di disoccupazione, percependo un’apposita indennità.

Vediamo le sanzioni in cui si può incorrere.

Nel caso in cui il lavoratore occupato in nero, abbia dichiarato il suo status di disoccupato, all’Inps o al Centro dell’Impiego, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico“.

Lavoro nero: art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.

Se il lavoratore in nero, oltre a dichiarare il suo status di disoccupato, percepisce anche un’indennità di disoccupazione o altri benefici dallo Stato o altri Enti pubblici, rischia la contestazione dell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Lavoro nero: art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

1)“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

2) “Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Inoltre oltre alle sanzioni penali e amministrative, il lavoratore in nero, che abbia illegittimamente percepito indennità per gli ammortizzatori sociali, decade dai benefici. L’Inps o l’Ente erogatore può richiedere la restituzione delle somme pagate e il risarcimento del danno.

Lavoro in nero e periodi di prova senza comunicazione: multe e sanzioni per il datore di lavoro