Abbiamo trattato in passato l’argomento del lavoro festivo. Con l’avvicinarsi delle prossime festività, però, l’interesse sul lavoro festivo si riaccende.

Una sentenza del giudice del lavoro di Pordenone mette nero su bianco il fatto che il lavoro nei giorni festivi non è obbligatorio neanche quando il lavoratore ha dato la propria disponibilità,

La disponibilità del dipendente, in ogni caso, non deve in nessun caso trasformarsi in un obbligo neanche quando il lavoratore si è reso disponibile al lavoro festivo.

Se un dipendente si è reso disponibile a lavorare il 25 aprile questa dichiarazione di disponibilità non deve equivalere al diritto per l’azienda di costringere il dipendente ad onorare la diponibilità dichiarata in sede contrattuale andando, magari, a sanzionarlo se si rifiuta di lavorare nel giorno festivo.

Il lavoro festivo non può essere trattato come il riposo settimanale. E’ la stessa Corte di Cassazione con la sentenza 22481 del 4 novembre 2016, a ribadrire che il lavoro festivo, quello relativo alle giornate di Caposanno, Epifania, 25 aprile,lunedì di Pasqua, 1 maggio, 1 novembre, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano non prevede facoltà di deroga. Per il giorno di riposo, invece,la legge consente al datore di lavoro di imporre al dipendente prestazione lavorativa in base alle specifiche esigenze dell’azienda.

Anche se alcuni contratti collettivi presentano della clausole che vogliono assimilare il lavoro festivo con quello dei giorni di riposo, la Corte di Cassazione ritiene queste clausole nulle poichè la facoltà di lavorare durante i giorni festivi non può essere rimessa alla sola volontà del datore di lavoro, ma deve scaturire da accordo delle parti.