I soggetti che sostengono le spese per gli interventi legati al superbonus 110%, come sappiamo, oltre all’utilizzo diretto della detrazione, possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione a terzi del credito d’imposta. Tali opzioni possono essere esercitate a stato di avanzamento lavori (Sal) al 30% e al 60%. Entro quando devono essere inviate le asseverazione all’Enea?

Stato di avanzamento lavori (Sal), quando sono obbligatori?

Ai sensi dell’art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, i soggetti che sostengono le spese per gli interventi legati al superbonus 110%, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, così come si legge sul sito dell’Enea.it, “l’asseverazione può essere fatta in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati”.

“Le fatture emesse e pagate, per la parte dovuta, entro il 31/12/2021 possono essere trasmesse all’ENEA anche nel 2022 purché in tempo utile per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, che deve avvenire entro il 16 marzo 2022”. Il tecnico asseveratore che si avvale di questa possibilità scriverà nelle note dell’asseverazione la frase: “Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021”.

 

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