Agevolazioni fiscali senza precedenti per chi rientra a lavorare in Italia (lavoratori rimpatriati). Lo Stato corre ai ripari usando la leva del fisco per incentivare coloro che sono migrati all’estero per lavoro e per pagare meno tasse in patria. Sono previsti sconti fino al 90% sull’Irpef.

Così,dopo l’approvazione delle misure che incentivano il rimpatrio dei cervelli in Italia, un sistema di agevolazioni fiscali è stato approvato anche per il rientro in Italia dei lavoratori italiani residenti all’estero.

L’art.5 del Decreto Crescita 2019 ha infatti rivisto il sistema di agevolazioni per i lavoratori che decidono di riportare la residenza in Italia. Le agevolazioni, grazie al decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020, si applicano anche a chi è rientrato in Italia dopo il 30 aprile 2019 e valgono per 5 anni di fila.

Rientro dei lavoratori in Italia, agevolazioni

Le agevolazioni fiscali consistono in un corposo sconto Irpef che potrà essere ottenuto con la dichiarazione dei redditi di quest’anno. Mentre a partire dal 2020, i lavoratori rimpatriati potranno usufruire direttamente del bonus in busta paga. La durata del regime fiscale agevolato, come previsto dalla legge, è di 5 anni a partire dal 2020. In cosa consiste esattamente? Il Decreto Crescita ha introdotto uno sconto fiscale del 70% (contro il 50% delle norme precedenti) sul reddito da dichiarare, per un periodo di cinque anni. Lo sconto sale al 90% in caso di trasferimento di residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Il beneficio, però, aumenta qualora il lavoratore rimpatriato abbia uno o più figli minorenni a carico. Così, con un figlio a carico le agevolazioni si protrarranno per ulteriori 5 periodi di imposta (fino a 10 anni per tre figli a carico), mentre se si acquista un immobile a scopo abitativo si otterrà un ulteriore bonus temprale di 5 anni.

I requisiti

  • Per ottenere l’ agevolazione fiscale, il lavoratore deve dimostrare di:
  • essere stato residente all’estero non in maniera occasionale
  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico
  • trasferire la residenza fiscale in Italia
  • svolgere in Italia attività di lavoro autonomo o dipendente

Le agevolazioni spettano ai lavoratori non residenti che si impegnano a restare  per almeno due anni in Italia come lavoratore, dipendente o autonomo, oppure per avviare un’impresa.

L’iscrizione all’AIRE

Con il decreto crescita, il governo ha agevolato ulteriormente il rimpatrio dei laureati superando il requisito dell’iscrizione obbligatoria all’AIRE. Molti lavoratori, pur avendo lavorato o studiato tanti anni all’estero, non hanno mai regolarizzato la loro posizione anagrafica con l’iscrizione all’Anagrafe per i Residenti all’Estero. Sarà quindi necessario dimostrare solamente di essere stato assoggettato a imposizione fiscale nello Stato estero in cui hanno risieduto e con il quale è in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni. Questa nuova disposizione supera la precedente interpretazione secondo la quale solo l’iscrizione all’AIRE dimostrava che il soggetto lavorava all’estero.