L’assegno ordinario di invalidità, più comunemente conosciuto come pensione di invalidità, può essere sospeso in determinate circostanze. Solo quando si arriva a 67 anni di età, diventa pensione di vecchiaia

L’assegno ordinario di invalidità, al pari dell’assegno mensile di assistenza, sono prestazioni di tipo assistenziale, erogate dal Inps quando un lavoratore è riconosciuto invalido civile. Con percentuale non inferiore al 74% e non superiore al 99%. Tali assegni sono concessi a domanda dell’interessato.

Pensione di invalidità, requisiti sanitari

La pensione di invalidità è pagata dall’Inps ai lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla Gestione Separata di età compresa fra i 18 e 67 anni, che abbiano una percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Medico Legale accertata pari ad almeno il 74% e una riduzione della capacità lavorativa di due terzi.

Questi requisiti sono provvisori al momento del riconoscimento dello status di invalido e suscettibili di revisione sanitaria periodica. Ragion per cui la pensione è concessa provvisoriamente per tre anni, poi, se i requisiti sanitari non cambiano, diventa definitivo.

Durante questo periodo l’Inps (ma anche dopo), tramite visite di controllo periodiche per la verifica dei requisiti sanitari, può sospendere l’erogazione dell’assegno di invalidità. Così come se si salta la visita di controllo. Ciò vale anche per l’assegno mensile di assistenza (287,09 euro al mese), riconosciuto dall’Inps alle stesse condizioni sanitarie dell’assegno di invalidità.

Casi di riduzione e sospensione per reddito

Per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità, non vi sono clausole di sospensione per motivi di reddito, ma solo una riduzione dell’importo.

Il lavoratore invalido può, infatti, continuare a lavorare producendo reddito, ma l’assegno è ridotto del 25% se si conseguono redditi annuali superiori a 4 volte il trattamento minimo. E’, invece, ridotto del 50% se si conseguono redditi annuali superiori a 5 volte il trattamento minimo.

L’assegno mensile di assistenza, invece, può essere sospeso qualora si conseguano redditi superiori a 4.931,29 euro all’anno.

Tale assegno è inoltre incompatibile con altre pensioni di invalidità erogate da altri enti e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.